IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'AIFA, a norma dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» e, in particolare,  l'art.  8,  comma
10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a  carico
del Servizio sanitario nazionale (SSN); 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce  l'Agenzia  europea  per  i  medicinali,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  Serie  L
136/1 del 30 aprile 2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce che la prescrizione dei medicinali  rimborsabili  dal  SSN
sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti
della commissione unica del farmaco; 
  Vista la deliberazione CIPE  del  1°  febbraio  2001,  n.  3  sulla
individuazione dei criteri  per  la  contrattazione  del  prezzo  dei
farmaci; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2009); 
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 in tema di prescrizione di medicinali; 
  Viste la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF )», pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007  («Note  AIFA  2006-2007
per  l'uso  appropriato  dei  farmaci»),  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  7  del  10
gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6; 
  Viste le determine AIFA del 1° marzo 2019 n. 463, n. 461 e n.  459,
del 5 marzo 2019 n. 468, con cui, ai  fini  della  rimborsabilita'  a
carico del SSN, sono stati approvati il  regime  di  fornitura  e  la
classificazione,  rispettivamente,  per  le  specialita'  a  base  di
apixaban, edoxaban, rivaroxaban, dabigatran (NAO/DOAC); 
  Vista la determina AIFA 25 luglio 2005, recante «Elenco  aggiornato
dei medicinali rimborsabili dal Servizio  sanitario  nazionale  -SSN-
con indicazione del regime di fornitura» che ha approvato  il  regime
di fornitura  e  la  classificazione  delle  specialita'  a  base  di
warfarin e acenocumarolo (AVK antagonisti della vitamina K); 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella  legge
24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  convertito
con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti
in materia di accesso al credito e  di  adempimenti  fiscali  per  le
imprese,  di  poteri  speciali  nei   settori   strategici,   nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e  processuali»  convertito  con  modificazioni  nella
legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28  recante  «Misure
urgenti per  la  funzionalita'  dei  sistemi  di  intercettazioni  di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario,  nonche'  disposizioni  integrative  e  di
coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,  amministrativa  e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di  allerta
Covid-19»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020 recante  «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  126  del  17
maggio 2020; 
  Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Riscontrata,   in    ragione    delle    difficolta'    determinate
dall'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia  da  COVID-19,  la
necessita'  di  estendere  temporaneamente  la  prescrivibilita'  dei
medicinali anticoagulanti in pazienti con Fibrillazione  atriale  non
valvolare (FANV) - rispetto all'attuale  regime  di  fornitura  e  di
classificazione ai fini della rimborsabilita'  a  carico  del  SSN  -
delle specialita' medicinali di cui alle suindicate determine; 
  Considerato  il  parere  espresso  in  merito   dalla   Commissione
consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella  seduta  del  14
maggio 2020, come integrato nella seduta del  3  giugno  2020,  sulla
necessita' di approvare una nota AIFA per la predetta estensione (con
numerazione 97); 
  Tenuto conto, in particolare,  di  quanto  riportato  nel  suddetto
parere in ordine ai vincoli regolatori di natura tecnico-scientifica,
fissati sulla base  del  profilo  beneficio-rischio  delle  anzidette
specialita'  medicinali  e  delle  migliori   evidenze   scientifiche
attualmente disponibili, tali da consentire la prescrizione, da parte
degli specialisti e  dei  medici  di  medicina  generale,  dei  nuovi
anticoagulanti  orali  ad  azione  diretta   (NAO/DOAC:   dabigatran,
apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e degli antagonisti della vitamina K
(AVK:  warfarin  e  acenocumarolo),  limitatamente  alle   confezioni
autorizzate con indicazione per il trattamento dei pazienti con  FANV
di cui all'allegato 2 della presente determina; 
  Visto il comunicato dell'AIFA concernente l'estensione di validita'
dei piani  terapeutici  AIFA  in  tema  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  fino  al  termine  del  31
agosto 2020 pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA il 29  maggio
2020; 
  Vista la delibera n.  21  dell'11  giugno  2020  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA di approvazione della Nota 97; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. E' adottata la Nota  97,  in  conformita'  e  con  le  modalita'
dell'allegato 1 e dei relativi sub allegati, che costituiscono  parte
integrante  e  sostanziale  della  presente  determina,  al  fine  di
garantire misure urgenti relative alla prescrizione  da  parte  degli
specialisti  e  dei   medici   di   medicina   generale   dei   nuovi
anticoagulanti  orali  ad  azione  diretta   (NAO/DOAC:   dabigatran,
apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e degli antagonisti della vitamina K
(AVK:  warfarin  e  acenocumarolo),  limitatamente  alle   confezioni
autorizzate per il trattamento della FANV di cui all'allegato  2  che
costituisce parte integrante della presente determina. 
  2. Nel periodo di efficacia  della  Nota  97  sono  temporaneamente
sospese  le  misure  di  prescrizione  di  cui  alle   determine   di
approvazione del regime di fornitura e  di  classificazione  ai  fini
della rimborsabilita' a carico del SSN delle specialita' medicinali a
base dei seguenti principi attivi:  dabigatran,  apixaban,  edoxaban,
rivaroxaban (NAO/DOAC), warfarin  e  acenocumarolo  (AVK  antagonisti
della vitamina K). 
  3. Resta immutato il regime di fornitura e  di  classificazione  ai
fini della rimborsabilita' a  carico  del  SSN  degli  anticoagulanti
orali nelle altre indicazioni terapeutiche.