Art. 2 Importo aiuti de minimis e limite settoriale 1. L'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non puo' superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e l'importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non puo' superare il limite nazionale stabilito nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316. 2. Per i regimi di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non puo' superare il limite settoriale, corrispondente al 50% dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi per lo Stato italiano di cui all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316. 3. Il controllo del limite settoriale avviene sul registro aiuti di Stato SIAN (di seguito registro) secondo le procedure previste nelle «Linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve le modalita' vigenti di registrazione.