Art. 2 
 
            Importo aiuti de minimis e limite settoriale 
 
  1. L'importo totale degli aiuti de minimis concessi  ad  un'impresa
unica attiva  nel  settore  della  produzione  primaria  di  prodotti
agricoli non puo' superare i 25.000 euro nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari e l'importo complessivo  totale  degli  aiuti  de  minimis
concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non  puo'  superare  il
limite nazionale stabilito nell'Allegato II del regolamento  (UE)  n.
1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316. 
  2. Per i regimi di aiuto che vanno a beneficio di un unico  settore
di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco  di  tre
esercizi  finanziari  non  puo'  superare   il   limite   settoriale,
corrispondente al 50% dell'importo cumulativo massimo degli aiuti  de
minimis concessi per lo Stato italiano di  cui  all'Allegato  II  del
regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal  regolamento
(UE) 2019/316. 
  3. Il controllo del limite settoriale avviene sul registro aiuti di
Stato SIAN (di seguito registro) secondo le procedure previste  nelle
«Linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di  Stato  SIAN»  fatte
salve le modalita' vigenti di registrazione.