Art. 5 
 
                            Quota statale 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e
gli altri enti nazionali  possono  concedere  aiuti  de  minimis  nel
rispetto di quanto previsto all'art.  2,  entro  i  limiti  stabiliti
nell'allegato al presente decreto. 
  2. L'ammontare degli aiuti concessi dal Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dagli enti  nazionali  concorre  al
raggiungimento del massimale assegnato quale quota statale  ai  sensi
dell'allegato al presente decreto. 
  3. Il controllo della quota statale viene effettuato  dal  registro
secondo le procedure previste dalle «Linee  guida  sull'utilizzo  del
registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve  le  modalita'  vigenti  di
registrazione. 
  4. Qualora il registro  riscontri  il  superamento  dell'80%  della
quota statale a causa dell'inserimento nel registro di un  regime  di
aiuti de minimis da parte di un ente nazionale, diverso dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, il regime  di  aiuti
e' attivato  previa  autorizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
  5. Qualora venga esaurita la quota statale e si abbia la necessita'
ulteriore di concedere aiuti  de  minimis  a  livello  nazionale,  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  puo'
stipulare un accordo con le  regioni  e  province  autonome,  per  il
trasferimento di quote rese disponibili. L'accordo e'  trasmesso  per
conoscenza alla Conferenza Stato-regioni.