Art. 5 Quota statale 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli altri enti nazionali possono concedere aiuti de minimis nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, entro i limiti stabiliti nell'allegato al presente decreto. 2. L'ammontare degli aiuti concessi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dagli enti nazionali concorre al raggiungimento del massimale assegnato quale quota statale ai sensi dell'allegato al presente decreto. 3. Il controllo della quota statale viene effettuato dal registro secondo le procedure previste dalle «Linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di Stato SIAN» fatte salve le modalita' vigenti di registrazione. 4. Qualora il registro riscontri il superamento dell'80% della quota statale a causa dell'inserimento nel registro di un regime di aiuti de minimis da parte di un ente nazionale, diverso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il regime di aiuti e' attivato previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 5. Qualora venga esaurita la quota statale e si abbia la necessita' ulteriore di concedere aiuti de minimis a livello nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stipulare un accordo con le regioni e province autonome, per il trasferimento di quote rese disponibili. L'accordo e' trasmesso per conoscenza alla Conferenza Stato-regioni.