Art. 2 
 
  La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio  del
medicinale «Fosfomicina Sandoz» (codici A.I.C.:  n.  037273012  e  n.
037273024) comporta il divieto di vendita per tutto  il  tempo  della
sua durata nonche'  il  divieto  di  utilizzo  del  medicinale  e  di
smaltimento  delle  scorte,  per  l'intero  periodo  di  vigenza  del
provvedimento di sospensione.