Art. 3 I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. Roma, 8 giugno 2020 Il direttore generale: Scarponi