Art. 3 
 
  I creditori o gli altri interessati possono  presentare  formale  e
motivata domanda all'autorita' governativa,  intesa  ad  ottenere  la
nomina  del  commissario  liquidatore  entro  il  termine  perentorio
di giorni trenta dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  proponibile  ricorso   al
Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso al Presidente della
Repubblica, nei termini e presupposti di legge. 
 
    Roma, 8 giugno 2020 
 
                                      Il direttore generale: Scarponi