((Art. 1-bis 
 
       Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione 
    per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 
 
  1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento  sociale,  le
operazioni  di  votazione   per   le   consultazioni   elettorali   e
referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto  previsto
dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  nella
giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e  nella  giornata  di
lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
  2. Per le consultazioni elettorali e referendarie  dell'anno  2020,
le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22  febbraio  2000,  n.
 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto
all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione  politica
durante le campagne elettorali  e  referendaria,  in  relazione  alla
situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19. 
  3. Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1  del  presente
decreto resta fermo il principio  di  concentrazione  delle  scadenze
elettorali di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che si applica, altresi', al referendum  confermativo  del  testo  di
legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli  56,  57  e  59
della  Costituzione  in  materia  di   riduzione   del   numero   dei
parlamentari», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  240  del  12
ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni  previste  per
le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi
quelli concernenti la composizione, il  funzionamento  e  i  compensi
degli uffici elettorali di sezione. Appena completate  le  operazioni
di  votazione  e  quelle  di   riscontro   dei   votanti   per   ogni
consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo  alle
elezioni  politiche  suppletive,  a  quello  relativo  al  referendum
confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo
alle  elezioni  regionali.  Lo  scrutinio  relativo   alle   elezioni
amministrative  e'  rinviato  alle  ore  9  del  martedi',  dando  la
precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le
spese  derivanti   dall'attuazione   di   adempimenti   comuni   sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati
in base al numero delle rispettive consultazioni. 
  4.  Limitatamente  alle  elezioni   comunali   e   circoscrizionali
dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto  per  la
presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo. 
  5. In  considerazione  della  situazione  epidemiologica  derivante
dalla  diffusione  del  COVID-19  e  tenuto  conto  dell'esigenza  di
assicurare il necessario  distanziamento  sociale  per  prevenire  il
contagio da COVID-19 nel corso del procedimento  elettorale,  nonche'
di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e  politici  nello
svolgimento  delle  elezioni  delle  regioni  a   statuto   ordinario
dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto  per  la
presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo. 
  6.  E'  fatta  salva  per  ciascuna  regione  la  possibilita'   di
prevedere, per le elezioni regionali del 2020,  disposizioni  diverse
da quelle di cui al comma  5,  ai  fini  della  prevenzione  e  della
riduzione del rischio di contagio da COVID-19.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  399,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014)): 
              «(Omissis). 
              399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in
          occasione delle consultazioni elettorali o referendarie  si
          svolgono nella sola giornata della domenica,  dalle  ore  7
          alle ore 23. Conseguentemente all'art. 73,  secondo  comma,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 22, comma 6, del
          testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
          n.  533,  e  all'art.  2,  primo  comma,  lettera  c),  del
          decreto-legge  3  maggio  1976,  n.  161,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  maggio  1976,  n.  240,  la
          parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente: "lunedi'";
          all'art.  5,  primo   comma,   lettera   b),   del   citato
          decreto-legge  n.  161  del  1976  le   parole:   "martedi'
          successivo, con inizio  alle  ore  dieci"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "lunedi' successivo, con  inizio  alle  ore
          14"; all'art. 20, secondo comma, lettere  b)  e  c),  della
          legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8  del
          martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14  del
          lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro  le
          ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e
          le  parole:  "entro  le  ore  20"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "entro le ore 10 del martedi'". 
              (Omissis).» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  22
          febbraio 2000,  n.  28  (Disposizioni  per  la  parita'  di
          accesso  ai  mezzi  di  informazione  durante  le  campagne
          elettorali e referendarie e per la comunicazione politica): 
              «Art.  4  (Comunicazione  politica  radiotelevisiva   e
          messaggi   radiotelevisivi    autogestiti    in    campagna
          elettorale) - 1. Dalla  data  di  convocazione  dei  comizi
          elettorali la comunicazione  politica  radio-televisiva  si
          svolge nelle seguenti forme: tribune politiche,  dibattiti,
          tavole  rotonde,  presentazione   in   contraddittorio   di
          candidati e di programmi politici, interviste e ogni  altra
          forma che consenta il confronto tra le posizioni  politiche
          e i candidati in competizione. 
              2. La Commissione e l'Autorita',  previa  consultazione
          tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria  competenza,
          regolano il riparto degli spazi  tra  i  soggetti  politici
          secondo i seguenti criteri: 
                a)  per  il  tempo  intercorrente  tra  la  data   di
          convocazione  dei  comizi   elettorali   e   la   data   di
          presentazione delle candidature, gli spazi  sono  ripartiti
          tra  i  soggetti  politici  presenti  nelle  assemblee   da
          rinnovare, nonche' tra quelli  in  esse  non  rappresentati
          purche' presenti nel Parlamento europeo o in  uno  dei  due
          rami del Parlamento; 
                b)  per  il  tempo  intercorrente  tra  la  data   di
          presentazione delle candidature e la data di chiusura della
          campagna elettorale, gli spazi sono  ripartiti  secondo  il
          principio della pari opportunita' tra le coalizioni  e  tra
          le liste in competizione che abbiano presentato candidature
          in collegi  o  circoscrizioni  che  interessino  almeno  un
          quarto degli elettori chiamati  alla  consultazione,  fatta
          salva   l'eventuale   presenza   di    soggetti    politici
          rappresentativi  di  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          tenendo  conto  del  sistema  elettorale  da  applicare   e
          dell'ambito territoriale di riferimento; 
                c) per il tempo  intercorrente  tra  la  prima  e  la
          seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi  sono
          ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi; 
                d) per il referendum, gli  spazi  sono  ripartiti  in
          misura uguale fra i favorevoli  e  i  contrari  al  quesito
          referendario. 
              3. Dalla data di presentazione delle candidature per le
          elezioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   le   emittenti
          radiofoniche e  televisive  nazionali  possono  trasmettere
          messaggi  autogestiti   per   la   presentazione   non   in
          contraddittorio di liste e programmi, secondo le  modalita'
          stabilite dalla Commissione e  dall'Autorita',  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                a) gli spazi per i  messaggi  sono  ripartiti  tra  i
          diversi soggetti politici, a parita' di  condizioni,  anche
          con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; 
                b) i messaggi sono organizzati in  modo  autogestito,
          sono trasmessi gratuitamente  e  devono  avere  una  durata
          sufficiente alla motivata esposizione di un programma o  di
          un'opinione politica, e comunque  compresa,  a  scelta  del
          richiedente,  tra  uno  e  tre  minuti  per  le   emittenti
          televisive e tra trenta e novanta secondi per le  emittenti
          radiofoniche; 
                c)  i  messaggi  non   possono   interrompere   altri
          programmi,  ne'  essere   interrotti,   hanno   un'autonoma
          collocazione  nella  programmazione  e  sono  trasmessi  in
          appositi contenitori,  prevedendo  fino  a  un  massimo  di
          quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; 
                d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei
          limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
                e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso  una  sola
          volta in ciascun contenitore; 
                f) nessun soggetto politico puo' diffondere  piu'  di
          due messaggi in ciascuna giornata di programmazione; 
                g)  ogni  messaggio  reca  l'indicazione   "messaggio
          autogestito" e l'indicazione del soggetto committente. 
              4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di  cui  al
          comma 3 e' obbligatoria per la concessionaria pubblica, che
          provvede  a  mettere  a  disposizione  dei  richiedenti  le
          strutture tecniche  necessarie  per  la  realizzazione  dei
          predetti messaggi. 
              5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali  che
          accettano di  trasmettere  messaggi  autogestiti  a  titolo
          gratuito, nei termini e con le modalita' di cui al comma 3,
          e' riconosciuto un rimborso  da  parte  dello  Stato  nella
          misura definita entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  con
          decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica. Alle emittenti radiofoniche e' riservato  almeno
          un terzo della somma complessiva annualmente stanziata.  In
          sede di prima attuazione il rimborso per ciascun  messaggio
          autogestito e' determinato per le emittenti radiofoniche in
          lire 12.000 e per le emittenti televisive in  lire  40.000,
          indipendentemente dalla  durata  del  messaggio.  La  somma
          annualmente stanziata e' ripartita  tra  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione  al
          numero dei cittadini iscritti  nelle  liste  elettorali  di
          ciascuna regione  e  provincia  autonoma.  Il  rimborso  e'
          erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione
          delle operazioni elettorali, per gli  spazi  effettivamente
          utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal
          soggetto politico, nei limiti  delle  risorse  disponibili,
          dalla regione che si avvale, per l'attivita' istruttoria  e
          la  gestione  degli  spazi  offerti  dalle  emittenti,  del
          comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale  organo
          non sia ancora costituito, del  comitato  regionale  per  i
          servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto  Adige
          il rimborso e' erogato  dalle  province  autonome,  che  si
          avvalgono,  per  l'attivita'  istruttoria,   dei   comitati
          provinciali  per  i  servizi  radiotelevisivi   sino   alla
          istituzione  dei  nuovi  organi  previsti  dal   comma   13
          dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              6. - 7. 
              8. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali
          comunicano all'Autorita', entro il quinto giorno successivo
          alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto
          dei contenitori. Fino  al  completamento  delle  operazioni
          elettorali,  ogni  successiva  modificazione  deve   essere
          comunicata alla medesima Autorita' con almeno cinque giorni
          di anticipo. 
              9. A partire dalla  data  di  convocazione  dei  comizi
          elettorali e fino alla chiusura della campagna  elettorale,
          la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi  di  messaggi  di
          propaganda, pubblicita' o comunicazione politica,  comunque
          denominati, e' ammessa esclusivamente secondo la disciplina
          del presente articolo. 
              10. Per le  consultazioni  referendarie  la  disciplina
          relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei
          messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si  applica
          dalla data di indizione dei referendum. 
              11. La Commissione e l'Autorita', previa  consultazione
          tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria  competenza,
          stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui  ai
          commi precedenti anche tenuto conto della  rilevanza  della
          consultazione sul territorio nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 7 (Election day). - 1. A decorrere  dal  2012  le
          consultazioni elettorali per le elezioni dei  sindaci,  dei
          Presidenti delle province e  delle  regioni,  dei  Consigli
          comunali,  provinciali  e  regionali,  del   Senato   della
          Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  si  svolgono,
          compatibilmente  con   quanto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. 
              2. Qualora nel medesimo anno si  svolgano  le  elezioni
          dei membri del Parlamento europeo spettanti  all'Italia  le
          consultazioni di cui al comma 1 si  effettuano  nella  data
          stabilita per le elezioni del Parlamento europeo. 
              2-bis. Nel  caso  in  cui,  nel  medesimo  anno,  debba
          tenersi piu' di un referendum abrogativo,  la  convocazione
          degli elettori ai sensi dell'art. 34 della legge 25  maggio
          1970, n. 352, avviene per  tutti  i  referendum  abrogativi
          nella medesima data. 
              2-ter. Per le elezioni degli organi  sciolti  ai  sensi
          dell'art. 143 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni speciali ivi previste.».