Art. 3 
 
  Le  proposte  d'acquisto  degli  operatori  devono   contenere   il
quantitativo  di  titoli   che   gli   operatori   stessi   intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. 
  I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali,
devono variare  di  un  importo  minimo  di  un  centesimo  di  euro;
eventuali variazioni  di  importo  diverso  vengono  arrotondate  per
eccesso. 
  Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere  inferiore  a  500.000
euro di capitale nominale;  eventuali  proposte  d'importo  inferiore
verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2. 
  Ciascuna proposta non deve essere  superiore  all'importo  indicato
nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore   vengono
accettate limitatamente all'importo medesimo.