Art. 3 Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali proposte d'importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2. Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.