Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«BIOMEMBRANE» e' pari a euro 200.000,00. 
  2. Le risorse nazionali  necessarie  per  gli  interventi,  di  cui
all'art. 1 del presente decreto sono determinate  in  euro  94.357,05
nella forma di contributo nella spesa,  in  favore  del  beneficiario
Universita' degli studi di Pisa - Centro di ricerca Enrico Piaggio, a
valere sulle disponibilita' del  Fondo  per  gli  investimenti  nella
ricerca scientifica e  tecnologica  FIRST  per  l'anno  2015,  giusta
riparto con decreto interministeriale n. 684/2015. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2015,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  2,  il  MUR  si
impegna a trasferire al  predetto  beneficiario  il  co-finanziamento
europeo previsto per il progetto, pari a euro 105.642,95,  ove  detto
importo venga versato dal coordinatore della Eranet Cofund  M-ERA.NET
2 sul conto di contabilita' speciale 5944 IGRUE, intervento  relativo
all'iniziativa «BIOMEMBRANE - Bioengineered in vitro model of retinal
pigmented epithelium of human eye», cosi' come previsto dal contratto
685451 fra la Commissione europea  e  i  partner  dell'Eranet  Cofund
M-ERA.NET 2, tra i quali il MUR ed ove tutte le  condizioni  previste
per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque
mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.