Art. 3 1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 141.217,23 nella forma di contributo nella spesa, in favore dei beneficiari: Universita' studi di Genova codice fiscale 00754150100, per euro 141.217,23 di cui Fondi MIUR FIRST 2017 - Cap. 7345 per euro 77.360,11 e Conto n. 5944 (IGRUE) per euro 63.857,12; a valere sulle disponibilita' della dotazione finanziaria: decreto interministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, con il quale si e' proceduto alla ripartizione delle complessive disponibilita' del FIRST iscritte sui PG 01 dei capitoli 7245 (Azione 004) e 7345 (Azione 005) dello stato di previsione del MIUR per l'anno 2017, per euro 51.803.041,00 in favore di varie iniziative di ricerca; decreto di impegno dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017 di previsione di spesa anno 2017 - Fondo FIRST 2017, Cap. 7345, PG. 01, Azione 005; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilita' speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria; la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n. 5944 Fondo IGRUE, denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari ERANET, etc.). 2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul Fondo Conto 5944 (IGRUE) e FIRST 2017 in relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 3. Nella fase attuativa, il MIUR puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto. In ogni caso non oltre il periodo di eleggibilita' della spesa FESR (31 dicembre 2023) disciplinato dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le deroghe di cui all'art. 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate da tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto incluso lo scrivente Ministero.