Art. 4 
 
  1.  Il  MIUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun  beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui  all'art.  1,  nella  misura
del: 
    a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici; 
    b) 50% del contributo ammesso, nel caso  di  soggetti  di  natura
privata. 
  In questo caso l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata  alla
presentazione  di  idonea  fideiussione   bancaria   o   di   polizza
assicurativa rilasciata al soggetto interessato in  conformita'  allo
schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento. 
  2. Il beneficiario Universita' studi  di  Genova  si  impegnera'  a
fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di
contributo,   oltre   alla   relazione   conclusiva   del   progetto,
obbligandosi, altresi', alla restituzione di  eventuali  importi  che
risultassero non ammissibili, nonche' di economie di progetto. 
  3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei
confronti dei soggetti beneficiari, alla revoca  delle  agevolazioni,
con contestuale recupero delle  somme  erogate  anche  attraverso  il
fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con
le somme maturate su altri progetti  finanziati  o  ad  altro  titolo
presso questa o altra amministrazione.