IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,  ha
istituito presso questo Comitato il «Sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre  2004,
n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le
quali questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei   ed   informatici
relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere  utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati
ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, ha disposto che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere
dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che, tra  l'altro,  ha  definito  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni, e  visto  in  particolare  l'art.  179,  inerente  tra
l'altro le procedure di approvazione  delle  «infrastrutture  private
strategiche per l'approvvigionamento energetico»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice
Antimafia», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e
176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n.  163  del
2006, disposizione richiamata all'art.  203,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    2. la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che -  ai  sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 -
aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  i  compiti
di cui agli articoli nn. 3  e  4  del  medesimo  decreto  sono  stati
trasferiti alle competenti Direzioni  generali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti (MIT); 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con  decreto  14  marzo  2003
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale
di Pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato  tutte  le  competenze
del pre-vigente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede  alle  attivita'  di  supporto  a  questo  Comitato  per  la
vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del  Paese,  proponendo  a  questo  stesso  Comitato   le   eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto; 
    5. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  suddetto  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      6.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale  delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  supplemento  ordinario,  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  primo   Programma   delle
infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 4, nell'ambito
degli  interventi  per  lo  «Sviluppo   della   rete   elettrica   di
trasmissione  nazionale»,  il  «Nuovo  collegamento  sottomarino   in
corrente continua» tra la Sardegna e il  Continente,  poi  denominato
SA.PE.I. (Sardegna-Penisola Italiana); 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai fini della
vigilanza sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi  nel  Programma
delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il pronunciamento positivo delle strutture e delle  direzioni
generali competenti della Regione autonoma della Sardegna che si sono
espresse,  sui  propri  ambiti   di   competenza,   nel   corso   del
procedimento; 
  Vista la  delibera  2  dicembre  2005,  n.  144,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2006, con la quale questo  Comitato  ha
approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte  dal  MIT,
di concerto con l'allora Ministero delle  attivita'  produttive -  il
progetto per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio  del
«Nuovo collegamento sottomarino a  500  KV  in  corrente  continua  -
SA.PE.I.»; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2012,  n.  140,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88  del  2013  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del  2013,  con  la  quale
questo Comitato ha approvato la rettifica della prescrizione n. 11 di
cui all'allegato alla citata delibera n. 144 del 2005; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la  quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al
Documento di Economia e Finanza (DEF) 2013, che: 
    1. include,  nella  «Tabella  0  Programma  delle  infrastrutture
strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Collegamento SAPEI 500
KVcc  Fiume  Santo-Latina»,  l'intervento  «Collegamento  sottomarino
SAPEI 500 KVcc ulteriore stralcio»; 
    2. prevede, per le opere della suddetta  tabella  «sprovviste  di
progetto preliminare approvato da questo Comitato», che  «la  mancata
trasmissione al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  del
progetto preliminare o definitivo ai sensi  della  parte  II,  titolo
III, capo IV, del decreto legislativo n. 163/2006 entro  il  mese  di
dicembre  2014,  costituisce  automatica  causa  di   decadenza   dal
programma delle infrastrutture strategiche»; 
  Vista la nota 28 febbraio 2020, n. 9119, con la  quale  il  MIT  ha
chiesto l'inserimento all'ordine  del  giorno  della  prima  riunione
utile di questo Comitato della proposta di approvazione del  progetto
di Terna S.p.a. (Terna)  denominato  «Collegamento  terrestre  MT  in
corrente continua tra la stazione SA.PE.I.  di  Fiume  Santo  (SS)  e
l'anodo  di  Punta  Tramontana  (SS)»,   trasmettendo   la   relativa
documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 12 marzo 2020, n. 2707, con la  quale  il  Presidente
della Regione autonoma della Sardegna ha espresso  l'intesa  ai  fini
dell'approvazione dell'intervento in esame ai  sensi  dell'art.  179,
comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  Vista la deliberazione della Giunta della  Regione  autonoma  della
Sardegna  12  marzo  2020,  n.  12/1,  assunta  al  protocollo  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)  il
13 marzo 2020, con il n. 1509,  con  la  quale  e'  stata  confermata
l'intesa della Regione autonoma della Sardegna  per  l'autorizzazione
all'installazione e all'esercizio dell'intervento  in  argomento,  ai
sensi del succitato art. 179, comma 5; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal  MIT  e  in
particolare che: 
 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      1. fino a dicembre 2010, data di entrata in servizio del  primo
collegamento  sottomarino  SA.PE.I.,  il  trasporto  di  energia  era
garantito dal solo collegamento denominato  «SA.CO.I.»,  in  servizio
dagli  anni  '70  e  divenuto  non  piu'  sufficiente  a  seguire  le
evoluzioni dello scenario di produzione di  energia  su  entrambe  le
sponde del Tirreno, in particolare per lo sfruttamento del  parco  di
produzione disponibile e la sempre piu' diffusa produzione  da  fonte
rinnovabile sull'isola; 
      2.  ad  agosto  2011  e'  entrato  in   servizio,   nella   sua
configurazione   completa   (bipolare),   il   «Nuovo    collegamento
sottomarino a 500 KV in corrente continua denominato SA.PE.I.» di cui
alle richiamate delibere di questo Comitato n. 144 del 2005 e n.  140
del 2012, che ha  riguardato  la  realizzazione  di  un  collegamento
sottomarino ad altissima tensione in corrente continua a  500  KV  di
potenza nominale 1000 MW tra le  due  stazioni  elettriche  di  Fiume
Santo (SS) e Latina; 
      3. nel primo periodo di esercizio del collegamento SA.PE.I.  si
sono verificati numerosi  «fuori  servizio»,  causati  da  guasti  al
tratto di  cavo  sottomarino  parallelo  alla  costa  sarda,  tra  la
stazione di  conversione  di  Fiume  Santo  e  l'elettrodotto  marino
(anodo) di Punta  Tramontana,  realizzato  in  occasione  del  citato
iniziale collegamento SA.CO.I.; 
      4. la necessita' di prevenire le conseguenze di tali eventi sui
residenti in Sardegna ed i costi legati  ai  «fuori  servizio»  hanno
indotto Terna, soggetto gestore ed aggiudicatore del collegamento, ad
incrementare l'affidabilita' dell'impianto e la sua sicurezza con  la
realizzazione di un intervento integrativo, consistente in  un  nuovo
tratto di elettrodotto, di tipo terrestre ed interrato, quale riserva
di quello marino gia' realizzato; 
      5.  il  citato  collegamento  terrestre  integrativo   ha   una
lunghezza totale di circa 40 km, di cui 74 m di linea aerea  e  circa
39 Km di linea in  cavo  interrato  che,  per  minimizzare  l'impatto
ambientale, si sviluppera' in affiancamento o sotto  strade  carraie,
strade provinciali e  strade  statali,  partendo  dalla  stazione  di
conversione di Fiume Santo (SS)  e  giungendo  fino  alla  cabina  di
sezionamento Terna all'interno dell'area di localizzazione dell'anodo
SA.PE.I. di Punta Tramontana (SS); 
      6.  in   qualita'   di   soggetto   aggiudicatore   del   nuovo
collegamento,  Terna,  con  nota  9  settembre  2013,  n.  8428,   ha
presentato alla Struttura tecnica di missione del MIT e al  Ministero
dello  sviluppo  economico  (MiSE)  la  richiesta   di   approvazione
dell'intervento integrativo in esame e con nota 9  ottobre  2013,  n.
9465, ha provveduto all'inoltro della documentazione  progettuale  ai
predetti Ministeri e alle altre Amministrazioni ed Enti interessati; 
      7. con determinazione 18 ottobre 2013,  n.  23196/Det/1034,  la
Regione  autonoma   della   Sardegna -   Assessorato   della   difesa
dell'ambiente  ha  espresso  parere   positivo,   con   prescrizioni,
sull'intervento in esame; 
      8. a  seguito  della  succitata  soppressione  della  Struttura
tecnica di missione, con nota 27  maggio  2016,  n.  3013,  Terna  ha
inoltrato il progetto in esame alla Direzione generale per le dighe e
le  infrastrutture  idriche  ed  elettriche  (DG  Dighe)   del   MIT,
riepilogando la procedura gia' svolta e segnalando la  necessita'  di
rivedere parzialmente il  progetto  definitivo  perche'  con  nota  5
dicembre  2013,  n.  152836,  i  comuni  interessati  dall'intervento
avevano chiesto congiuntamente di valutare  un  percorso  alternativo
per «minimizzare l'interferenza con le  zone  di  pregio  ambientale,
naturalistico, paesaggistico e archeologico»,  pur  a  fronte  di  un
parere  positivo  della   Regione   sulla   valutazione   d'incidenza
dell'intervento; 
      9. con nota 12 luglio 2016 protocollata dalla DG Dighe 1 agosto
2016, n. 16281, si sono espressi  favorevolmente  alla  realizzazione
dell'intervento  tutti  e  quattro  i  comuni   interessati,   avendo
verificato l'avvenuto recepimento  delle  osservazioni  di  cui  alla
citata nota n. 152836 del 2013; 
      10. con nota 17  novembre  2016,  n.  25279,  la  DG  Dighe  ha
comunicato a Terna che la struttura  responsabile  per  «l'avvio  del
procedimento di autorizzazione» era stata individuata nella Direzione
generale per lo sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  ed  i
progetti internazionali (DG Prog.); 
      11. con nota 12 dicembre 2016, n. 7182, Terna ha  rappresentato
alla DG Prog. e alla DG Dighe la necessita'  di  un  adeguamento  del
progetto «a seguito del recepimento  delle  osservazioni  dei  comuni
interessati dall'opera» e ha riepilogato i pareri ricevuti; 
      12. con nota 19 febbraio 2019, n. 13349, Terna ha trasmesso  al
MIT  la  documentazione  progettuale  revisionata  a  seguito   della
succitata richiesta di modifica parziale del tracciato, formulata dai
comuni interessati dall'opera, facendo presente che l'intervento «non
e' assoggettabile a valutazione  ambientale»  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  inerente  «Norme  in  materia
ambientale»; 
      13. con nota 29 marzo 2019, n. 7858, la  DG  Dighe  ha  chiesto
alla competente DG Prog. l'attivazione della conferenza dei servizi; 
      14.  l'avviso  inerente  la   richiesta   di   approvazione   e
localizzazione del progetto e' stato pubblicato il 14 maggio 2019 sui
quotidiani a tiratura nazionale «Il Sole 24 Ore» e «Milano  Finanza»,
su quelli a tiratura locale «La Nuova Sardegna» e  «L'Unione  Sarda»,
ed e'  stato  affisso  sugli  albi  pretori  dei  comuni  interessati
dall'intervento, come riferito da Terna con nota 4 dicembre 2019,  n.
85255; 
      15. con nota 21 maggio 2019, n. 7187, il Ministero dell'interno
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso  pubblico  e  della
difesa civile - Comando dei Vigili del  Fuoco  (VV.FF.)  di  Sassari,
precisato di doversi esprimere non  sul  progetto  in  esame  ma  «in
relazione alla possibile interazione degli elettrodotti con attivita'
soggette al controllo dei Vigili del fuoco o a rischio  di  incidente
rilevante», ha indicato la documentazione necessaria per il parere di
competenza; 
      16. con nota 5 giugno 2019, n. 21266, la Regione autonoma della
Sardegna - Assessorato dell'industria ha espresso  parere  favorevole
alla realizzazione dell'opera; 
      17. con nota 7 giugno 2019,  n.  5136,  la  Direzione  generale
Agenzia regionale del distretto idrografico  della  Regione  autonoma
della  Sardegna  ha  rappresentato  la  non  sussistenza  di  «motivi
preliminari ostativi» alla realizzazione dell'intervento; 
      18. con nota 7 giugno 2019, n. 595, Rete  ferroviaria  italiana
S.p.a. (RFI) ha formulato il proprio assenso con prescrizioni; 
      19. con nota 10 giugno 2019, n. 334710, Anas S.p.a.  (Anas)  ha
espresso parere tecnico positivo con prescrizioni; 
      20. in riferimento al suddetto parere Anas, con nota 14  giugno
2019, n. 42816, Terna ha riscontrato le richieste Anas e  ha  chiesto
di riconsiderare  alcune  prescrizioni  relative  alle  modalita'  di
attraversamento, proponendo di condividere le predette  modalita'  in
un  «tavolo  dedicato  ...,  preliminarmente  alla  trasmissione   di
apposita istanza [di esecuzione dei lavori] con allegato il  progetto
esecutivo»; 
      21. con nota 14 giugno 2019, n. 43069, Terna  ha  trasmesso  la
documentazione chiesta dal Ministero dell'interno; 
      22. con nota 14  giugno  2019,  n.  25574,  l'Assessorato  enti
locali, finanze ed urbanistica della Regione autonoma della  Sardegna
ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione  delle  opere,
nel rispetto delle «prescrizioni eventualmente impartite dagli  altri
Uffici  competenti»,  precisando  che  il  nulla  osta   stesso   non
comprendeva, tra  l'altro,  «valutazioni  di  carattere  urbanistico,
ambientale e paesaggistico»; 
      23. con nota  14  giugno  2019,  n.  4307/06/19,  il  Consorzio
industriale provinciale di Sassari ha espresso parere favorevole  con
prescrizioni; 
      24. con nota 14 giugno 2019, n. 26160, la Provincia di  Sassari
- settore 6 - Viabilita' nord-ovest ha inizialmente  espresso  parere
negativo; 
      25. con nota 19 giugno 2019,  n.  43856,  Terna  ha  presentato
controdeduzioni ed ha rappresentato la disponibilita'  a  condividere
le modalita' di posa del cavo elettrico «in un tavolo  dedicato  ...,
preliminarmente allo sviluppo del progetto esecutivo»; 
      26. con la  successiva  nota  1°  luglio  2019,  n.  29003,  la
Provincia di Sassari - settore 6 - Viabilita' nord-ovest ha formulato
parere positivo con prescrizioni, alla luce delle controdeduzioni  di
Terna; 
      27. con nota 17 giugno 2019, n. 8593, i VV.FF. di Sassari hanno
espresso parere favorevole all'intervento, evidenziando la necessita'
del rispetto integrale delle direttive del  Ministero  dell'interno -
Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica - Ufficio  per  la
prevenzione  incendi  e  rischio  industriale  di  cui  alla  lettera
circolare 6 marzo 2019, n. 3300; 
      28. con nota 18 giugno 2019, n. 9280, il suddetto  Ufficio  per
la prevenzione incendi e rischio industriale ha espresso  il  proprio
nulla  osta  alla  realizzazione  dell'intervento,  sulla  base   del
richiamato parere favorevole dei VV.FF. di Sassari e alle  condizioni
riportate nel parere stesso; 
      29. con nota 18 giugno 2019,  n.  22825,  la  Regione  autonoma
della Sardegna - Assessorato enti locali,  finanze  e  urbanistica  -
Direzione  generale   pianificazione   urbanistica   territoriale   e
vigilanza edilizia  -  Servizio  tutela  del  paesaggio  e  vigilanza
Sardegna settentrionale ha: 
        29.1 trasmesso alla Soprintendenza archeologia, belle arti  e
paesaggio  per  le  Province  di  Sassari  e  Nuoro  la  proposta  di
provvedimento  favorevole  all'intervento  ai   fini   della   tutela
paesaggistico-ambientale,  ai  sensi  dell'art.  146,  comma  7,  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio), ritenendo l'intervento stesso «conforme alle  norme
tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale»; 
        29.2 rilevato la necessita' di acquisire sia il parere  della
competente Soprintendenza archeologia, belle  arti  e  paesaggio  sia
l'attestazione di conformita' ai vigenti  strumenti  urbanistici  dei
quattro comuni interessati, ai quali la nota in  questione  e'  stata
inviata per conoscenza; 
      30. con nota 18 giugno 2019, n. 41931, la  Regione  Sardegna  -
Assessorato  della  difesa  dell'ambiente -  Corpo  forestale  e   di
vigilanza ambientale ha espresso  parere  favorevole  all'intervento,
condizionato «al rispetto delle prescrizioni regionali antincendio»; 
      31. con nota 19 giugno 2019, n. 7135, integrata dalla  nota  18
settembre 2019, n. 10379, la competente  Soprintendenza  archeologia,
belle  arti  e  paesaggio   ha   espresso   parere   favorevole   con
prescrizioni,  rendendosi  disponibile  a  concordare,  in  fase   di
progettazione  esecutiva,  la  realizzazione  di  saggi  archeologici
preventivi nelle aree di tratte soggette a  scavo  con  trivellazioni
orizzontali controllate; 
      32. con nota 19 giugno 2019,  n.  13287,  la  Regione  autonoma
della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente  -  Direzione
generale dell'ambiente ha confermato per l'intervento  modificato  il
parere positivo gia' espresso con  la  richiamata  determinazione  n.
23198/1034 del 2013, precisando che per effetto della  variazione  di
tracciato «devono considerarsi annullate le  prescrizioni  contenute»
nella stessa determinazione, «essendo venuta meno la motivazione  che
le ha determinate»; 
      33. con nota 19 giugno  2019,  n.  12453,  l'Ente  acque  della
Sardegna, trasmettendo la comunicazione 10 giugno 2019, n. 11849, del
proprio Servizio gestione nord, ha  rappresentato  la  necessita'  di
condividere la risoluzione  delle  interferenze  per  la  fase  della
progettazione esecutiva; 
      34. la conferenza di servizi si e' tenuta il 19 giugno  2019  e
il termine per l'acquisizione dei pareri e' stato individuato nel  17
settembre 2019; 
      35. con nota 3 luglio 2019, n. 387765, Anas ha  riscontrato  la
controdeduzione di Terna, rendendosi  disponibile  per  il  succitato
«tavolo dedicato», anche denominato dal MIT in relazione  istruttoria
come «tavolo tecnico dedicato in fase di progettazione esecutiva»; 
      36. con nota 30 luglio 2019, n. 54475, preso  atto  del  parere
della Direzione generale Agenzia regionale del distretto  idrografico
della Sardegna, Terna ha precisato che il nulla osta della  Direzione
stessa  sarebbe  stato  acquisito  sulla  base  della   progettazione
esecutiva e con «congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori»; 
      37. entro il termine di chiusura della Conferenza di servizi si
sono espressi favorevolmente alla realizzazione dell'intervento: 
        37.1 il Comune di Sassari che, con nota 18  giugno  2019,  n.
101901, ha dato conto, tra l'altro, dell'assenza di «contrasto con le
previsioni dello strumento urbanistico»; 
        37.2 il Comune di Sorso che, con  nota  27  giugno  2019,  n.
17875,  ha  anche  attestato  la  conformita'  dell'opera  ai  propri
strumenti urbanistici; 
        37.3 il Comune di Porto Torres, che con nota 9  luglio  2019,
n. 25955 rectius 35955, si e' espresso  anche  ai  fini  del  «parere
edilizio-urbanistico»; 
        mentre non si e' pronunciato  entro  i  termini  previsti  il
Comune di Castelsardo, che peraltro aveva ricevuto la nota 18  giugno
2019, n. 22825, della  Regione  autonoma  della  Sardegna  e  si  era
pronunciato gia' positivamente con la sopra citata nota congiunta dei
quattro comuni, del 12 luglio 2016, protocollata dalla  DG  Dighe  n.
16281 del 2016; 
      38. decorso il termine di chiusura della Conferenza di servizi,
con nota 23 settembre 2019, n. 15314, la DG Prog.  ha  trasmesso  gli
atti pervenuti alla DG Dighe, ai fini del successivo iter; 
      39. con nota  26  febbraio  2020,  n.  4208,  la  DG  Dighe  ha
trasmesso la propria istruttoria sul progetto al MiSE; 
      40. che gli elaborati di progetto comprendono, tra l'altro,  la
«Planimetria catastale» (elaborato DVRL05001BCC00025), l'«Elenco  dei
beni    soggetti    all'apposizione    del    vincolo     preordinato
all'asservimento   coattivo   per   gli   elettrodotti»    (elaborato
EVRL05001BCC00024),  l'  «Elenco  attraversamenti   e   parallelismi»
(elaborato   EVRL05001BCC00014)   la   relativa    «Corografia    con
attraversamenti e parallelismi» (elaborato DVRL05001BCC00017),  e  le
«Modalita' di posa e attraversamento» (elaborato RVRL05001BCC00037); 
      41. che il MIT ha proposto, in apposito allegato alla relazione
istruttoria, le prescrizioni e la  raccomandazione  da  formulare  in
sede di approvazione del progetto definitivo in esame,  esponendo  le
motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento delle stesse; 
      42. che il progetto trasmesso da Terna al  MIT  con  la  citata
nota n. 8428 del 2013, non e' in corso nelle previsioni del  punto  5
della delibera di questo Comitato n. 26 del 2014, che individuava  il
31 dicembre 2014, quale  termine  per  la  trasmissione  al  MIT  del
progetto preliminare o definitivo ai sensi del decreto legislativo n.
163   del   2006,   pena   l'automatica   decadenza   dal   Programma
infrastrutture strategiche; 
 
sotto l'aspetto attuativo: 
    1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' Terna S.p.a.; 
    2. relativamente al CUP dell'intervento, il MIT ha precisato che,
trattandosi di nuova opera, non si puo' utilizzare il codice indicato
da Terna, riferibile all'opera principale gia' realizzata ed  entrata
in esercizio, ma occorre provvedere alla richiesta di un nuovo CUP; 
    3. il tempo per la realizzazione dell'opera e' stimato in 51 mesi
complessivi, che includono 18 mesi per i lavori di  posa  cavi  e  di
realizzazione delle opere civili; 
    4.  il  cronoprogramma  parte  da  un'ipotesi   di   «ottenimento
autorizzazione» sul progetto definitivo nel IV trimestre  2019  e  di
messa in servizio a fine del IV trimestre 2023; 
 
sotto l'aspetto finanziario: 
    1. il costo del progetto ammonta a 36.453.600 euro (IVA inclusa),
come esposto nel seguente quadro economico: 
    
=====================================================================
|Voce                               |              Importo (in euro)|
+===================================+===============================+
|Lavori e oneri per la sicurezza    |                     24.070.000|
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Somme a disposizione               |                      5.810.000|
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Totale costo al netto IVA,         |                               |
|imposte e contributi di legge      |                     29.880.000|
+-----------------------------------+-------------------------------+
|IVA, eventuali altre imposte e     |                               |
|contributi dovuti per legge        |                      6.573.600|
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Totale costo                       |                     36.453.600|
+-----------------------------------+-------------------------------+
    
    2. tale costo e' incrementato di circa 6 milioni di euro rispetto
all'importo indicato nella richiamata tabella «0» della  delibera  n.
26 del 2014 (30 milioni calcolati su base parametrica) a seguito  del
recepimento di richieste espresse in sede di Conferenza  di  servizi,
sia per variazioni di tracciato sia per  prescrizioni  relative  alle
modalita' esecutive; 
    3. i costi indicati nel quadro economico  comprendono  anche  gli
oneri derivanti dall'ottemperanza alle prescrizioni, pari  allo  0,8%
del costo complessivo dell'opera e cioe' circa  3  milioni  di  euro,
come indicato nella lettera di Terna 4 dicembre 2019, n. 85313; 
    4.  l'elettrodotto  in   esame   e'   un'infrastruttura   privata
strategica per l'approvvigionamento energetico  ed  e'  integralmente
finanziata da Terna, per un importo pari a 36.453.600 euro, a  carico
delle risorse reperite dalla stessa  societa'  mediante  applicazione
delle tariffe sulla rete di trasporto  dell'energia  elettrica,  come
previsto dalla specifica normativa di settore; 
    5. Terna ha individuato la presunta ripartizione  per  annualita'
della spesa, al netto di IVA, imposte e  contributi  di  legge,  come
esposta nella seguente tabella: 
 
 ===================================================================
 |       |      |       |         |          |          |Totale in |
 | Anni  | 2019 |  2020 |  2021   |   2022   |   2023   |   Euro   |
 +=======+======+=======+=========+==========+==========+==========+
 |Importo|      |       |         |          |          |          |
 | spesa |55.000|540.000|3.000.000|14.000.000|12.285.000|29.880.000|
 +-------+------+-------+---------+----------+----------+----------+
 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3  della  delibera  28  novembre
2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019; 
  Considerato  che  hanno  espresso  parere   positivo,   valutazione
positiva, parere favorevole, nulla osta e/o non sussistenza di motivi
ostativi le seguenti strutture della Regione autonoma della Sardegna: 
    1. Assessorato dell'industria; 
    2. Assessorato della difesa dell'ambiente; 
    3. Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica; 
    4. Agenzia regionale del distretto idrografico; 
    5. Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 
    6. Direzione generale pianificazione urbanistica  territoriale  e
vigilanza edilizia; 
    7. Direzione generale dell'ambiente; 
    8. Ente acque; 
    9.  Servizio  tutela   del   paesaggio   e   vigilanza   Sardegna
settentrionale; 
    10. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio; 
  Vista la nota consegnata dal Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali  e  per  il  turismo  (MiBACT)  nel  corso  della  riunione
preparatoria  di  questo  Comitato  del  9  marzo  2020,  assunta  al
protocollo DIPE 11 marzo 2020, n. 1458,  con  la  quale  -  condivisa
l'istruttoria predisposta dal MIT - lo stesso MiBACT ha richiesto  la
seguente prescrizione aggiuntiva: «Prescrizione Ante Operam - fase 3.
Fase precedente la cantierizzazione: la societa'  Terna  S.p.a.  deve
comunicare, con anticipo di almeno 30 (trenta)  giorni,  l'avvio  dei
lavori - anche se realizzati  per  singoli  lotti.  Con  la  medesima
comunicazione,  la  societa'  Terna  S.p.a.  deve  trasmettere   alla
competente Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  i
curricula   dei   professionisti   archeologici   incaricati    della
sorveglianza in corso d'opera. I predetti professionisti (i cui oneri
rimangono, comunque, in carico al proponente) devono essere provvisti
dei titoli professionali stabiliti dal DM-MiBACT n. 244 del 2019»; 
  Vista la nota 12 marzo 2020, n. 5544,  con  la  quale  il  MiSE  ha
espresso parere favorevole  all'intervento,  condividendo  gli  esiti
dell'istruttoria del MIT; 
  Vista l'intesa della Regione autonoma della Sardegna  espressa  con
deliberazione n. 12/1 del 12 marzo 2020, ai sensi dell'art.  179  del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e con la lettera  del  Presidente
della Regione Sardegna del 12 marzo 2020, n. 2707; 
  Vista la nota 17 marzo 2020, n.  1549,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE  e  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze  (MEF)  e  posta  a  base  dell'odierna
seduta  di  questo  Comitato,  contenente   le   valutazioni   e   le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva
la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui  al
decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
 
1. Approvazione progetto 
  1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  179,  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  nonche'  ai
sensi degli articoli 10, 12 e 52-quater del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 327 del  2001,  e  successive  modificazioni,  e'
approvato, con  le  prescrizioni  e  la  raccomandazione  di  cui  al
successivo punto 1.6, anche ai fini della compatibilita'  ambientale,
della  localizzazione  urbanistica,  dell'apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio, nonche' ai  fini  della  dichiarazione  di
pubblica utilita', inamovibilita', indifferibilita' ed urgenza  delle
opere, il progetto definitivo per l'autorizzazione alla realizzazione
ed  all'esercizio  dell'«Intervento  integrativo  per   il   corretto
funzionamento del collegamento  sottomarino  a  500  KV  in  corrente
continua  SA.PE.I.  (Sardegna -  Penisola  Italiana)»:   collegamento
terrestre MT in corrente continua tra la stazione di Fiume Santo (SS)
e l'anodo di Punta Tramontana (SS)». 
  1.2 La suddetta approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici
ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere  e  nulla
osta comunque denominato e consente la realizzazione e l'esercizio di
tutte  le  opere,  prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato al precedente punto 1.1. 
  1.3 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 
  1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui al  precedente  punto
1.1 e' quantificato  in  36.453.600  euro,  come  sintetizzato  nella
precedente «presa d'atto», dei  quali  29.880.000  euro  per  lavori,
oneri per la sicurezza e somme a disposizione, e 6.573.600  euro  per
IVA, imposte e contributi di legge. 
  1.5 Il finanziamento della spesa di cui al precedente punto 1.4  e'
integralmente  a  carico  di  Terna  S.p.a.,  che  vi  provvede   con
36.453.600 euro reperiti mediante applicazione di tariffe sulla  rete
di trasporto dell'energia elettrica, come  previsto  dalla  specifica
normativa di settore. 
  1.6 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  resta
subordinata  l'approvazione  del  progetto,  comprendono   anche   la
prescrizione integrativa proposta dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e  sono  riportate  nella  prima
parte  dell'allegato,  che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera, mentre la  sola  raccomandazione  registrata  e'  riportata
nella  seconda  parte  del  medesimo  allegato.  L'ottemperanza  alle
suddette  prescrizioni  e   raccomandazione   non   potra'   comunque
comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente  punto
1.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga  di  non  poter  dare
seguito alla suddetta raccomandazione, fornira' al riguardo  puntuale
motivazione, in modo da consentire al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di  proporre  a
questo Comitato, se del caso, misure alternative. 
  1.7 E' altresi' approvato, ai sensi dell'art.  170,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  il
programma di risoluzione delle interferenze. 
  1.8 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri sono  allegati
alla documentazione istruttoria  e  conservati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
2. Disposizioni finali 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di  questo  Comitato,  la  conservazione  di
tutti i documenti componenti il progetto di cui al  precedente  punto
1.1. 
  2.2 Il suddetto  Ministero  provvedera'  altresi'  a  svolgere,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  2.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel progetto definitivo di cui  al  precedente  punto
1.1, a fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  sull'avvenuto
recepimento, nel progetto esecutivo, delle  prescrizioni  di  cui  al
precedente punto 1.6 e sull'aggiornamento del cronoprogramma a  valle
della presente delibera di questo Comitato. I competenti Uffici della
Regione  autonoma  della  Sardegna  procederanno  ad  effettuare   le
verifiche sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e la vigilanza
durante la realizzazione e l'esercizio delle opere,  ai  sensi  della
vigente normativa regionale. 
  2.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo il progetto  esecutivo  ai  fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato e poste dallo stesso Ministero. 
  2.5 Per l'intervento di cui al precedente punto  1.1,  il  soggetto
aggiudicatore provvedera' a chiedere un nuovo CUP che, ai sensi della
delibera n. 24 del  2004,  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la
documentazione amministrativa e  contabile  riguardante  l'intervento
stesso. 
 
    Roma, 17 marzo 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione n. 832