Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25
giugno 2020, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli
5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   a   specifiche
previsioni contenute negli  articoli  citati  nel  comma  precedente,
ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di  svolgere
le operazioni d'asta,  relative  al  titolo  oggetto  della  presente
emissione, da remoto mediante  l'ausilio  di  strumenti  informatici,
sulla base di modalita' concordate dalle due istituzioni. 
  La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto
di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale
nominale sottoscritto.