Art. 3 
 
 
            Modalita' di compensazione dell'anticipazione 
 
  1. La compensazione  dell'anticipazione  effettuata  e'  operata  a
partire dal 16 ottobre 2020, mediante trattenuta del relativo importo
in sede di erogazione degli aiuti  PAC  corrisposti  ai  beneficiari,
prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020.