Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione delle risorse del  Fondo  di  cui  all'art.  23-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n.  160,  cosi'  come  rifinanziato  dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' delle risorse  relative  alle
annualita'  precedenti  eccedenti  le  domande  gia'  presentate  dai
soggetti beneficiari, per il perseguimento delle seguenti finalita': 
    sostenere  l'aggregazione  e   l'organizzazione   economica   dei
produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e  favorire
le ricadute positive sulle produzioni agricole; 
    valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo; 
    migliorare e valorizzare la qualita' del  grano  duro  attraverso
l'uso di sementi certificate; 
    favorire investimenti per la tracciabilita' e  la  certificazione
della qualita' del grano duro. 
  2. Il presente decreto definisce in particolare: 
    a)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai
soggetti beneficiari e relativa entita' dello stesso; 
    b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; 
    c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto
del limite massimo dell'aiuto.