Art. 4 
 
 
                    Criteri e entita' dell'aiuto 
 
  1. Alle imprese agricole che abbiano gia' sottoscritto entro il  31
dicembre  dell'anno  precedente  alla  scadenza  della   domanda   di
contributo,  direttamente  o  attraverso  cooperative,   consorzi   e
organizzazioni  di  produttori  riconosciute  di  cui   sono   socie,
contratti di filiera di durata almeno triennale, e' concesso un aiuto
di 100 euro per ogni ettaro,  coltivato  a  grano  duro  nel  periodo
autunno/inverno   dell'annualita'   precedente   alla   domanda    di
contributo, oggetto del contratto. 
  2. L'aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario e' commisurato
alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano  duro
nel limite di 50 ettari. 
  3.  L'aiuto  e'  concesso  al  soggetto  beneficiario  nel   limite
dell'importo  massimo  di  20.000  euro  nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari,  alle  condizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)   n.
316/2019 della Commissione del  21  febbraio  2019  che  modifica  il
regolamento  (UE)  n.  1408/2013  relativo   all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
  4. Fermo  restando  il  limite  massimo  di  100  euro  ad  ettaro,
l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto  tra
l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie  totale  coltivata  a
grano duro per la quale e' stata presentata domanda di aiuto. 
  5. L'aiuto e' riconosciuto previa verifica, da parte  del  soggetto
gestore,  dell'ammissibilita'  in  base  ai   requisiti   soggettivi,
oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 
  6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei  limiti  di  spesa
indicati all'art.  3,  oltre  le  risorse  relative  alle  annualita'
precedenti  eccedenti  le  domande  gia'  presentate   dai   soggetti
beneficiari e considerate  ammissibili,  fino  ad  esaurimento  delle
risorse disponibili in ciascuno dei  predetti  anni  e  comunque  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  al  momento
dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 
  7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una
o piu' soluzioni sulla base delle risorse  disponibili  per  ciascuna
delle annualita'.