Art. 5 
 
 
                  Procedura di richiesta dell'aiuto 
 
  1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto  gestore  apposita
domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art.  2,  secondo
modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il
termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla domanda sono accluse: 
    a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai
sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  sugli  aiuti  «de  minimis»
percepiti negli ultimi tre anni; 
    b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti
i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di  filiera  sia
sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di  produttori
riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da
copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la  cooperativa,  il
consorzio e  l'organizzazione  di  produttori  e  l'impresa  agricola
socia; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  redatta  ai
sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  riportante  gli  identificativi
catastali delle particelle coltivate  a  grano  duro  e  la  relativa
superficie, espressa in ettari.