Art. 6 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Le domande sono  istruite  dal  soggetto  gestore.  Il  soggetto
gestore  effettua  le  verifiche   propedeutiche   alla   concessione
dell'aiuto  individuale  in  regime  «de  minimis»  avvalendosi   del
supporto del Registro nazionale aiuti. 
  2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni
e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina,  nel
rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse  disponibili
di cui all'art.  3,  l'ammontare  dell'aiuto  concedibile  a  ciascun
soggetto beneficiario. 
  3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto  gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel Registro nazionale  aiuti  e  comunica  al  soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo  effettivamente
spettante. 
  4. Il soggetto gestore trasmette  contestualmente  al  Ministero  e
alle regioni e province autonome l'elenco  dei  soggetti  beneficiari
con  l'indicazione  della  superficie  coltivata  a  grano   duro   e
dell'importo aiuto concesso. 
  5. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare  al
soggetto  beneficiario  i  motivi  ostativi  all'accoglimento   della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.