Art. 7 
 
 
                               Cumulo 
 
  1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» al soggetto
beneficiario  dopo  aver  accertato  che  essi  non  determinino   il
superamento  del  massimale  di  cui  all'art.  3,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 ed  al  limite
nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento  e
nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, del regolamento (UE)
n. 1408/2013.