Art. 7 Cumulo 1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 ed al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013.