IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione; 
  Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato  il
paese d'origine o il luogo di provenienza  dell'ingrediente  primario
usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da  parte  della
Commissione, di atti di esecuzione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione,
del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione  dell'art.  26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  relativo  alla  fornitura  di  informazioni  sugli
alimenti   ai   consumatori,   per   quanto   riguarda    le    norme
sull'indicazione del paese  d'origine  o  del  luogo  di  provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano  duro  per
paste di semola di grano duro»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo  economico  del  16  novembre
2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 7, comma 1, del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione  dell'origine,  in
etichetta, del grano duro per paste di  semola  di  grano  duro»,  le
parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti parole:  «31
dicembre 2021». 
  2. Il comma 2 dell'art. 7 e' abrogato.