IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in
particolare, l'art. 2, paragrafo 2; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla sanita' delle piante; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita' e, in particolare, l'art. 4; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149  della  Commissione
del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  programmi
nazionali di sostegno al  settore  vitivinicolo  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 555/2008 della  Commissione  e,  in  particolare,
l'art. 54, paragrafo 2, e l'art. 56; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/1150   della
Commissione del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i programmi  nazionali  di  sostegno  al  settore
vitivinicolo e, in particolare, il capo IV; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione,
del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione  (UE)
2016/1150 della Commissione recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i programmi  nazionali  di  sostegno  al  settore
vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2018/273  della  Commissione
dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, integra il  regolamento  (UE)
n. 1308/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2018/274   della
Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, reca modalita' di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni  per
gli impianti viticoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2017/891  della  Commissione
del 13 marzo 2107, che integra il regolamento (UE) n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della  Commissione
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli
trasformati; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   615/2014   della
Commissione del 6 giugno 2014, come  modificato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n.  1963/2017,  del  9  agosto  2017,  che  fissa  le
modalita' di applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  concerne
i programmi di attivita' a sostegno dei settori dell'olio di oliva  e
delle olive da tavola; 
  Visto  il  regolamento  di   esecuzione   (UE)   2015/1368,   della
Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione,
del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione  all'anno  2020,  ai
regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n.
181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39,
(UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni  controlli
amministrativi e in  loco  applicabili  nel  settore  della  politica
agricola comune; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, in  legge
n. 27 del 24 aprile 2020, in particolare, l'art.  103  relativo  alla
sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti
degli atti in scadenza; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  concernente  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative  del  decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2020,  concernente  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55
del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62
del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64
dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76
del 22 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero
territorio nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 3  aprile  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 136 del  12
giugno 2019, recante modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e 3  marzo
2017,  relativi  alle  disposizioni  nazionali  di   attuazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo,
dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione  della
misura degli investimenti e della  ristrutturazione  e  riconversione
dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 56 del 9  marzo  2010,  recante  «Disposizioni
nazionali,  applicative  dei  regolamenti  (CE)  n.   1234/2007   del
Consiglio    e    n.    555/2008    della    Commissione,    relativi
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,  in  ordine  alla
misura Vendemmia verde» e, in particolare, l'art. 8; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 15 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 33  del  10  febbraio  2016
concernente  «Disposizioni  nazionali   relative   all'organizzazione
comune  del  mercato  vitivinicolo,   in   ordine   al   sistema   di
autorizzazioni per gli impianti viticoli» e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali n. 5927 del 18 ottobre  2017  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  31  del  7
febbraio  2018,  recante  disposizioni  nazionali   in   materia   di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro  associazioni,  di  fondi  di  esercizio  e  di
programmi operativi; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali n. 8867 del 13  agosto  2019  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del  16
ottobre  2019  recante   disposizioni   nazionali   in   materia   di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro  associazioni,  di  fondi  di  esercizio  e  di
programmi operativi; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante disposizioni nazionali concernenti i  programmi
di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di
cui all'art. 29 del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  17  dicembre
2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali n. 617 del 13 febbraio  2018  e  successive  modifiche  e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana -  Serie  generale  -  n.  89  del  7  aprile  2018  recante
disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva  e  delle
olive da tavola e loro  associazioni  nonche'  di  adeguamento  delle
organizzazioni di produttori gia' riconosciute; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 115  del  18  maggio  2016,
come integrato dal decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali 28 febbraio  2017  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101  del  3
maggio 2017, recante applicazione dell'art. 55 del  regolamento  (UE)
n. 1308/2013, relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  dei
prodotti  agricoli,  per  quanto  concerne  gli  aiuti  nel   settore
dell'apicoltura; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e  forestali  del  31  marzo  2020,  prot.  n.  3318,  in  corso   di
registrazione,  relativo  a  «Proroga  di  termini  e  deroghe   alla
normativa  del  settore  agricolo  a  seguito  delle  misure  urgenti
adottate  per  il   contenimento   e   la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Vista la nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in
considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta  all'infezione
da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per  arginare  il
diffondersi della situazione epidemiologica, e'  stato  chiesto  alla
Commissione europea l'autorizzazione all'adozione  di  alcune  misure
necessarie alla prosecuzione dell'attivita' di gestione connessa agli
aiuti della PA; 
  Vista la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020, con la quale  la
Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale  e  si
e' resa disponibile  al  favorevole  accoglimento  delle  sopracitate
richieste; 
  Vista la posizione  n.  20/46/SR21/C10  espressa  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020; 
  Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con  la  quale
la  Commissione  europea  ha  evidenziato  agli   Stati   membri   le
flessibilita' disponibili nell'ambito del  vigente  quadro  giuridico
della  politica  agricola  comune,  con  particolare  riferimento  al
riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale; 
  Considerato che la straordinaria necessita' e urgenza di  contenere
gli  effetti  negativi  dell'emergenza  epidemiologica  di  COVID-19,
mediante le misure restrittive, di cui ai  provvedimenti  governativi
sopra richiamati, relativi alla movimentazione delle persone e  delle
merci e alla sospensione di molteplici attivita'  economiche,  stanno
producendo particolari effetti negativi sul  tessuto  socio-economico
nazionale, e in particolare sul comparto agricolo nazionale; 
  Considerato  che  le  misure  restrittive  imposte   dall'emergenza
epidemiologica COVID-19 costituiscono eventi  di  forza  maggiore  ed
incidono  negativamente  sull'attivita'   delle   imprese   agricole,
rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze  e
gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per  l'attuazione
dei programmi di investimento oggetto di finanziamento; 
  Considerato   che   le    circostanze    eccezionali    determinate
dall'emergenza epidemiologica COVID-19 comportano, per le  competenti
amministrazioni,   molteplici   difficolta'   nell'esecuzione   delle
attivita' amministrative e di  controllo  finalizzate  all'erogazione
dei finanziamenti, nel rispetto dei modi e dei termini ordinariamente
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale; 
  Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire  lo  svolgimento
delle attivita'  amministrative  e  di  controllo  dei  programmi  di
sostegno   presentati   dai   richiedenti,   stabilire    diposizioni
derogatorie per alcuni termini e procedure previsti  dalla  normativa
nazionale relativamente ai  settori  vitivinicolo,  ortofrutticolo  e
zootecnico; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 maggio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Deroghe settore vitivinicolo 
 
  1. L'art. 1, comma 1, decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari  e  forestali  del  31  marzo  2020,  prot.  n.  3318,  e'
modificato come segue: 
  «1. Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la
presentazione  delle  domande  di   aiuto   per   la   misura   della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 1, comma
2 del decreto 3 aprile 2019 e' fissato al 30 agosto 2020. Il  termine
per la definizione della graduatoria di ammissibilita' delle  domande
di aiuto e' fissato al 15 febbraio 2021». 
  2. L'art. 4, comma 3, lettera b) del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot.
n. 9258, e' modificato come segue: 
    «b) se escludere dall'intervento alcune zone viticole, i  vigneti
oggetto di rivendicazione delle uve a denominazione di origine  o  ad
indicazione geografica o determinate varieta'  di  cui  al  comma  2,
lettera a)». 
  3. All'art. 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del  23  dicembre  2009,  prot.  n.  9258,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  «5. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, la  medesima
superficie vitata ammessa all'aiuto  previsto  per  la  misura  nella
campagna 2019/2020, puo' accedere alla misura  anche  nella  campagna
2020/2021.». 
  4. All'art. 5, comma 2 del decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot.  n.  9258
e' aggiunto il seguente comma 2-bis: 
  «2-bis. Limitatamente  alla  campagna  2019/2020,  per  beneficiare
dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'organismo  pagatore
competente, entro il 25 giugno  2020  secondo  modalita'  applicative
predisposte da Agea coordinamento in accordo con le regioni.». 
  5. All'art. 8, comma 3 del decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n.  9258,
citato in premessa e' aggiunto il seguente comma 3-bis: 
  «3-bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020 i controlli di cui al
comma 2, lettere b) e c) del presente articolo sono effettuati  entro
il 15 settembre 2020. A tal fine, le operazioni  di  vendemmia  verde
sono concluse entro il 25 luglio 2020.». 
  6. All'art. 6, comma 1 del decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n.  9258,
e' aggiunto il seguente comma 1-bis: 
  «1-bis. Limitatamente alla campagna 2019/2020, l'aiuto  forfetario,
di cui all'art. 47, paragrafo 3, seconda frase del  regolamento  (UE)
n. 1308/2013, non supera il 60% della somma dei costi  diretti  della
distruzione o eliminazione dei grappoli e della  perdita  di  reddito
connessa a tale distruzione o eliminazione.».