Art. 2 Proroga durata autorizzazioni impianti viticoli 1. La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto, di cui all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, in scadenza nel 2020 e' prorogata di un anno. 2. E' concessa la proroga di un anno per la durata delle autorizzazioni di reimpianto, di cui all'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, in scadenza nel 2020 e per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della annualita' 2020.