Art. 2 
 
 
           Proroga durata autorizzazioni impianti viticoli 
 
  1. La  durata  delle  autorizzazioni  di  nuovo  impianto,  di  cui
all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, n.
12272, in scadenza nel 2020 e' prorogata di un anno. 
  2.  E'  concessa  la  proroga  di  un  anno  per  la  durata  delle
autorizzazioni di reimpianto, di cui all'art. 10, comma 2 del decreto
ministeriale del 15 dicembre 2015, n. 12272, in scadenza nel  2020  e
per gli obblighi di estirpo in scadenza nel  corso  della  annualita'
2020.