Art. 3 
 
 
             Deroghe settori ortofrutticolo e olivicolo 
 
  1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 1 del decreto  del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del
13  agosto  2019,  le  organizzazioni  di  produttori  ortofrutticoli
possono presentare due domande di modifica, rispettivamente entro  il
30 giugno 2020 ed entro  il  15  settembre  2020.  Restano  ferme  le
disposizioni relative alle modifiche relative  all'aiuto  finanziario
nazionale e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 
  2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 17, comma 4 del decreto  del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del
13  agosto  2019,  le  organizzazioni  di  produttori  ortofrutticoli
possono, sotto la propria responsabilita' e per comprovate necessita'
dovute all'emergenza COVID-19, dare corso ai contenuti della modifica
anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione  alla
regione e all'organismo  pagatore  competente,  nel  caso  in  cui  i
contenuti della modifica comportano  l'esecuzione  dei  controlli  in
corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della
loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile. 
  3. In deroga all'art. 19, comma 3 del decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali  n.  8867  del  13  agosto
2019, le domande di pagamento parziale per l'anno 2020 possono essere
presentate, rispettivamente, nei periodi 1°  maggio-30  giugno  e  1°
ottobre-30 novembre. 
  4. In deroga all'art. 19, comma 2 del decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2019, per l'anno
2020  le  organizzazioni   di   produttori   ortofrutticoli   possono
presentare la seconda e la terza richiesta di anticipo in  una  unica
soluzione nel mese di maggio 2020,  ferme  restando  tutte  le  altre
condizioni definite al capitolo 21 dell'allegato al predetto decreto. 
  5. Il comma 2 dell'art. 29 del decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019 citato in
premessa, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le organizzazioni dei produttori gia'  riconosciute  alla  data
del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali n.  5927  del  18  ottobre  2017,  dovranno  dimostrare  di
possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del  presente
decreto entro il 30 settembre 2022. Il mancato  adeguamento  non  da'
diritto a presentare un nuovo  programma  operativo  o  a  proseguire
quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022  e  comporta  la
perdita automatica del riconoscimento  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2023. A tal fine fanno testo il numero di produttori  che  compongono
la  compagine  sociale  al  30  settembre  2022  e  il  valore  della
produzione commercializzata ad essi riferibile». 
  6. Per l'anno 2020, in conformita' al regolamento (UE) n. 2017/892,
art. 29, paragrafo 3, i  controlli  di  primo  livello  sui  prodotti
destinati alla distribuzione gratuita, possono essere limitati ad una
percentuale non inferiore al  10%  dei  quantitativi  interessati  da
ciascuna organizzazione di produttori. 
  7. Per l'anno 2020, il termine di cui  all'art.  15,  comma  2  del
decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre  2017,  come  modificato
dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 7443 del 12  luglio  2019  e'
prorogato al 30 agosto. 
  8. All'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 617
del 13 febbraio 2018, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera j) del
decreto ministeriale n. 7442 del 12 luglio  2019,  la  data  del  «30
giugno 2020» e' sostituita con «31 ottobre 2020».