Art. 4 Deroghe settore apicoltura 1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016 citato in premessa, le azioni possono essere portate a termine oltre il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. 2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016, le amministrazioni partecipanti al programma, comunicano all'organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario entro il 15 giugno 2020. AGEA coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 30 giugno 2020, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. 3. Limitatamente all'annualita' 2020, le amministrazioni partecipanti al programma trasmettono al Ministero, entro il 31 gennaio 2021 la relazione annuale sullo stato di attuazione del sottoprogramma di cui all'art. 13, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016.