Art. 4 
 
 
                     Deroghe settore apicoltura 
 
  1. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 5 del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  del  25
marzo 2016 citato in premessa, le azioni  possono  essere  portate  a
termine oltre il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. 
  2. Per l'anno 2020, in deroga all'art. 9, comma 4 del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  del  25
marzo 2016, le amministrazioni partecipanti al programma,  comunicano
all'organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa  o
ulteriore fabbisogno  finanziario  entro  il  15  giugno  2020.  AGEA
coordinamento,  sulla  base  delle   comunicazioni   ricevute   dagli
organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 30 giugno  2020,
un prospetto sintetico di tali comunicazioni al  fine  di  consentire
una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. 
  3.   Limitatamente   all'annualita'   2020,   le    amministrazioni
partecipanti al programma  trasmettono  al  Ministero,  entro  il  31
gennaio 2021 la relazione  annuale  sullo  stato  di  attuazione  del
sottoprogramma di cui all'art. 13, comma 1 del decreto  del  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016.