Art. 2 
 
              Versamenti effettuati con il modello F24 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA  e'  fissata
al 5 per cento del prelievo  collegato  al  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune  ai
sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione  da
parte  della   provincia   o   della   citta'   metropolitana.   Tale
deliberazione e' comunicata, solo  per  il  2020,  all'Agenzia  delle
entrate e,  per  gli  anni  successivi,  ai  comuni  interessati.  Le
comunicazioni previste dal precedente periodo sono  effettuate  entro
il 28 febbraio dell'anno di riferimento. 
  2. Per l'annualita' 2020, la struttura di gestione di cui  all'art.
22, comma 3, del decreto legislativo n. 241  del  1997,  effettua  lo
scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di  TEFA,
compresi eventuali interessi  e  sanzioni,  ed  opera  il  successivo
riversamento alle province  e  citta'  metropolitane,  applicando  la
misura del 5 per cento  o  la  diversa  misura  comunicata  dall'ente
impositore. 
  3. Per le annualita' 2021 e successive, il  TEFA  e  gli  eventuali
interessi e sanzioni  sono  versati  dai  contribuenti,  secondo  gli
importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici  tributo
istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La struttura di
gestione provvede al riversamento degli importi pagati con  i  codici
tributo  di  cui  al  periodo  precedente  alla  provincia  o  citta'
metropolitana competente per territorio, in base al codice  catastale
del comune indicato nel modello F24. 
  4. Il TEFA e' riversato alle province  e  citta'  metropolitane  al
netto della commissione spettante al comune nella misura  dello  0,30
per cento delle somme riscosse.  Non  sono  prese  in  considerazione
percentuali diverse di  tale  commissione  eventualmente  deliberate,
anche d'intesa,  dagli  enti  coinvolti.  La  struttura  di  gestione
effettua distinti  mandati  in  favore  degli  enti  beneficiari,  da
accreditare sui conti di  tesoreria  unica  aperti  presso  la  Banca
d'Italia, per gli enti che ne sono dotati. 
  5.  Nei  flussi  informativi  inviati  alle   province   e   citta'
metropolitane sono inseriti gli estremi dei mandati di cui al comma 4
e le informazioni del  prelievo  sui  rifiuti  e  del  TEFA  riscossi
tramite F24 relativamente a ciascun comune della  provincia  o  della
citta' metropolitana interessata. 
  6. Nei flussi informativi inviati  ai  comuni  per  rendicontare  i
versamenti  del  prelievo  sui  rifiuti  riscosso  tramite  F24  sono
inseriti i dati del TEFA  trattenuto  e  riversato  alle  province  e
citta' metropolitane.