Art. 2 Versamenti effettuati con il modello F24 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della citta' metropolitana. Tale deliberazione e' comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. 2. Per l'annualita' 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e citta' metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall'ente impositore. 3. Per le annualita' 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o citta' metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24. 4. Il TEFA e' riversato alle province e citta' metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d'intesa, dagli enti coinvolti. La struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d'Italia, per gli enti che ne sono dotati. 5. Nei flussi informativi inviati alle province e citta' metropolitane sono inseriti gli estremi dei mandati di cui al comma 4 e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del TEFA riscossi tramite F24 relativamente a ciascun comune della provincia o della citta' metropolitana interessata. 6. Nei flussi informativi inviati ai comuni per rendicontare i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite F24 sono inseriti i dati del TEFA trattenuto e riversato alle province e citta' metropolitane.