Art. 3 
 
Versamenti effettuati mediante bollettino di conto corrente postale o
                    altri strumenti di pagamento 
 
  1. Nel caso di pagamenti effettuati  tramite  bollettino  di  conto
corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento  elettronici
resi disponibili dagli enti impositori, compresi quelli relativi alla
piattaforma  di  cui  all'art.  5  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di assicurare il sollecito e
corretto riversamento del TEFA, le province e le citta' metropolitane
comunicano entro il 28 febbraio dell'anno di  riferimento  la  misura
del tributo adottata ai comuni competenti per territorio. 
  2. I comuni effettuano il riversamento delle somme, comprensive  di
interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA  e  riferite  al  primo
semestre dell'anno 2020, entro il 30  ottobre  2020.  Al  termine  di
ciascun  trimestre  dell'anno  i  comuni,  nel  caso  di  versamenti,
comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a  decorrere  dal  1°
luglio 2020 e relativi alle annualita' 2020 e seguenti, provvedono al
riversamento  del  tributo  spettante   alla   provincia   o   citta'
metropolitana competente per territorio, al netto  della  commissione
spettante al comune nella misura dello 0,30  per  cento  delle  somme
riscosse, entro il trentesimo giorno  successivo  alla  scadenza  del
trimestre. Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il  termine
di riversamento e' fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni
effettuano contestuale  rendicontazione  degli  importi  riversati  e
forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle  province  e
citta' metropolitane. 
  3. Per le annualita' 2021 e successive  il  TEFA  e  gli  eventuali
interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente  alle
province e alle citta' metropolitane secondo gli importi indicati dai
comuni nel  bollettino  di  conto  corrente  postale  o  negli  altri
strumenti di pagamento di cui  al  comma  1,  secondo  le  specifiche
tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi
dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo n.  504  del  1992  da
emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020.