Art. 3 Versamenti effettuati mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento 1. Nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, compresi quelli relativi alla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di assicurare il sollecito e corretto riversamento del TEFA, le province e le citta' metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio. 2. I comuni effettuano il riversamento delle somme, comprensive di interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell'anno 2020, entro il 30 ottobre 2020. Al termine di ciascun trimestre dell'anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualita' 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o citta' metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento e' fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e citta' metropolitane. 3. Per le annualita' 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle citta' metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020.