Art. 4 Disposizioni relative alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano 1. Il TEFA e' attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del comma 822 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salva diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica nella Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, nella Provincia autonoma di Trento, per effetto dell'art. 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 e nella Provincia autonoma di Bolzano in virtu' dell'art. 8 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, come modificato dalla legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2020 Il direttore generale: Lapecorella