Art. 4 
 
Disposizioni relative alle  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
  d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Il TEFA e' attribuito alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ai
sensi del comma 822 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
salva diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica  nella
Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 della legge  regionale  9
dicembre 2004, n. 30, nella Provincia autonoma di Trento, per effetto
dell'art. 6 della legge provinciale 22  marzo  2001,  n.  3  e  nella
Provincia autonoma di Bolzano  in  virtu'  dell'art.  8  della  legge
provinciale 13 febbraio 1997,  n.  3,  come  modificato  dalla  legge
provinciale 31 gennaio 2001, n. 2. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2020 
 
                                   Il direttore generale: Lapecorella