IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che da attuazione alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC); Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto lo Standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 5, relativo al Glossario dei termini fitosanitari (ISPM5) che definisce la misura di emergenza «Una misura fitosanitaria intrapresa di urgenza, in una nuova e inaspettata situazione fitosanitaria.»; Vista la nota indirizzata ai Ministri all'agricoltura e all'ambiente il 12 settembre 2019 dagli assessori competenti in materia di agricoltura delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per segnalare i gravi danni provocati, nel corso del 2019, dalla Cimice asiatica a spese di diverse colture caratteristiche del comparto agricolo nazionale, che ne hanno compromesso la competitivita'; Vista la comunicazione indirizzata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle misure contenute nel presente decreto; Considerato che Halyomorpha halys per le sue caratteristiche di elevata polifagia, mobilita' e rapida espansione nell'areale europeo di nuova introduzione a partire dal 2004, e' da ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile nel territorio della Repubblica italiana e che occorre disporre di misure di profilassi fitosanitarie idonee a monitorare le popolazioni dell'insetto e controllarne la diffusione; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 17 febbraio 2020; Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 31 marzo 2020; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente provvedimento definisce le misure di emergenza da adottare sul territorio della Repubblica italiana ai fini della prevenzione, del controllo e del contrasto dell'organismo nocivo Halyomorpha halys Stål, detta anche Cimice asiatica.