Art. 2 Indagini 1. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, eseguono annualmente indagini per verificare la presenza di Cimice asiatica allo scopo di definirne il grado di presenza nel territorio nazionale. 2. L'indagine si sviluppa con l'osservazione di opportuni siti, scelti privilegiando le zone con siepi o con arbusti o piante ornamentali attrattive, posizionate al confine con la coltura monitorata, nonche' quelle con presenza di edifici nel raggio di 20-30 m, che possono avere ospitato le popolazioni svernanti. 3. L'indagine puo' essere eseguita: mediante trappole a feromoni di aggregazione posizionate a distanze adeguate, gia' a partire da fine marzo nelle aziende agricole che abbiano una presenza di colture (o di piante spontanee) potenzialmente attrattive per la cimice per la presenza di frutti (drupe, bacche ecc.) anche secchi (samare di acero, frassino, ailanto ecc.). Il tipo e il numero di trappole, nonche' la metodologia da utilizzare, sono decisi in base alle circostanze locali e alle caratteristiche territoriali; mediante ispezioni visive della vegetazione, in particolare della parte alta della chioma nelle prime ore del mattino, nel momento in cui le cimici sono meno mobili; mediante tecniche di scuotimento delle branche, ove opportuno. 4. I servizi fitosanitari regionali raccolgono, anche coinvolgendo i produttori e le loro organizzazioni, i dati relativi ai danni provocati dalla Cimice asiatica, la loro tipologia e il loro impatto economico.