Art. 3 Misure d'emergenza 1. I servizi fitosanitari regionali sulla base delle attivita' di indagine di cui all'art. 2, distinguono le aree in funzione della densita' di popolazione della Cimice asiatica. 2. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, prescrivono le misure d'intervento nelle varie aree, per l'attuazione delle strategie di controllo ad oggi risultate piu' efficaci contro la Cimice asiatica, attraverso un approccio integrato delle seguenti possibili misure: trappole a feromoni di aggregazione per cattura massale; reti antinsetto; metodi meccanici di eliminazione della vegetazione erbacea spontanea; metodi chimici. 3. I trattamenti chimici finalizzati al contenimento della cimice asiatica devono essere integrati in una strategia di difesa complessiva della coltura che contempli, ove possibile, le tecniche a minore impatto ambientale, in linea con quanto stabilito dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I trattamenti insetticidi sono da effettuarsi sugli appezzamenti ricadenti nelle zone di piu' alta infestazione, con formulati commerciali autorizzati per lo specifico impiego, secondo le prescrizioni di etichetta.