Art. 4 Prescrizioni per gli operatori 1. Le organizzazioni e le associazioni dei produttori, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali, effettuano controlli a campione per verificare la corretta implementazione delle strategie di controllo della Cimice. 2. Particolare attenzione dovra' essere posta all'esecuzione della difesa fitosanitaria e delle pratiche agronomiche mediante la verifica dei registri dei trattamenti, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni dei produttori.