Art. 4 
 
                   Prescrizioni per gli operatori 
 
  1.  Le  organizzazioni  e  le  associazioni  dei   produttori,   su
indicazione dei servizi fitosanitari regionali, effettuano  controlli
a campione per verificare la corretta implementazione delle strategie
di controllo della Cimice. 
  2. Particolare attenzione dovra' essere posta all'esecuzione  della
difesa  fitosanitaria  e  delle  pratiche  agronomiche  mediante   la
verifica dei registri dei trattamenti,  secondo  le  indicazioni  del
Servizio   fitosanitario   regionale   competente   per   territorio,
avvalendosi  anche  della  collaborazione  delle  organizzazioni  dei
produttori.