IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un apposito  fondo  da  ripartire,  per  assicurare  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18,  recante  «Interventi  urgenti  per   la   coesione   sociale   e
territoriale, con particolare riferimento a  situazioni  critiche  in
alcune  aree  del  Mezzogiorno»,  che  prevede  di   destinare   agli
interventi nel territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2,  lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge  n.
205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo  da  ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205
del 2017, che, per  il  finanziamento  degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al
2023; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge  n.  205
del  2017,  che  prevede  che  «Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio  2018,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'assegnazione   e
l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma  1076,  anche  sulla
base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita'
e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca
delle risorse assegnate e non utilizzate.»; 
  Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone  che  le  province  e  le  citta'  metropolitane  certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076  entro
il 31 marzo successivo all'anno  di  riferimento,  mediante  apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono  versate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   per   essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n.  244  e
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge  di  bilancio
2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni  centrali  si  siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel  territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,  Sicilia  e
Sardegna un volume complessivo annuale di  stanziamenti  ordinari  in
conto  capitale»,  che,  all'art.  1,  comma   1,   definisce   quale
«popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1°  gennaio
dell'anno  piu'  recente  resa  disponibile   dall'Istat,   ripartita
territorialmente in modo da  distinguere  la  quota  attribuibile  al
territorio  composto  dalle  Regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da  quella  relativa
al resto del territorio nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 95 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021»  che  istituisce  il
fondo   finalizzato   al   rilancio    degli    investimenti    delle
amministrazioni centrali dello Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9  giugno  2015,  n.  194,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita  la  Struttura  tecnica   di   missione   per   l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza; 
  Visto la variazione di bilancio che ha ripartito sul capitolo  7574
i contributi dei programmi straordinari di  manutenzione  della  rete
viaria di province e citta' metropolitane; 
  Visto l'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale  e'
stato richiesto un importo  aggiuntivo  di  1  milione  di  euro  sul
capitolo 7574, per gli anni 2020-2023; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot.  49  del  16  febbraio  2018  «Finanziamento  degli  interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione delle  rete  viaria
di Province e Citta' Metropolitane» registrato alla Corte  dei  conti
il 23 marzo 2018  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 100 del 2  maggio  2018,  che  ha  gia'  individuato  i
criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e  le
citta'  metropolitane  secondo  i   criteri   stabiliti   nell'intesa
raggiunta nella Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  nella
seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC).8 ed ha  fissato
i criteri per l'approvazione dei programmi da parte  della  Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza  nelle  infrastrutture   stradali   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per  le
attivita'  riguardanti  il  programma  stesso  e  le   modalita'   di
erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono  essere
assunti alla base della ripartizione e  dell'utilizzo  delle  risorse
del fondo di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 62 della legge di bilancio 2020, n.  160  del
27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre  2017,
n. 205 come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito  dal
seguente: - 1076. Per il finanziamento degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro
per l'anno 2018, di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  di  350
milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;  b)  il
comma 1078 e' sostituito dal seguente:  -  1078.  Le  province  e  le
citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta  realizzazione   degli
interventi di cui al  comma  1076  entro  il  31  ottobre  successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata  o  parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi
di gara non riutilizzati, le corrispondenti  risorse  assegnate  alle
singole province o citta'  metropolitane  sono  versate  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate alla dotazione  finanziaria  di  cui  al
comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto   dal   principio   contabile   applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». 
  Visto l'art. 35, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8
che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le  province  e
le citta' metropolitane certificano  l'avvenuta  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre  2020,  per  gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31  dicembre
successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal
2020 al 2023, mediante  apposita  comunicazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti». 
  Visto l'art 38-bis, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8
che modifica le parole del comma 1076, dell'art.  1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni  di
euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di  550
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2034»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 360 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  410
milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2034». 
  Ritenuto quindi, per analogia, che  l'indicatore  unico  finale  da
utilizzare, per  una  migliore  ripartizione  delle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018,  e'  il  risultato
della combinazione lineare dei tre criteri indicati all'art. 1, comma
1077 della legge n. 205 del 2017, ognuno rapportato al totale; 
  Considerato che il criterio di ripartizione  secondo  quanto  sopra
indicato, e' stato gia' utilizzato per la ripartizione delle  risorse
di cui al decreto ministeriale n. 49 del 16  febbraio  2018,  nonche'
utilizzato, tenendo conto delle variazioni intervenute con il decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  febbraio  2018  e  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  novembre  2019,
che hanno riguardato trasferimenti dei  tratti  di  viabilita'  dalle
Regioni allo Stato e viceversa, nel piu' recente decreto ministeriale
n. 123 del 19 marzo 2020 di ripartizione  delle  risorse  integrative
sottoposto, con  raggiunta  intesa,  in  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n.  576
- II (SC).8, e registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020; 
  Considerato   che   nella   ripartizione   del   presente   decreto
ministeriale  i   fondi   integrativi   conseguenti   all'emendamento
103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale  e'  stato  richiesto  un
importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo  7574,  per  gli
anni 2020-2023, saranno  destinati  ad  interventi  in  favore  della
Citta'  metropolitana  di  Roma  ed  alla  stessa  assegnati  per  le
finalita' previste dall'emendamento, e quindi saranno  aggiunti  agli
importi derivanti dalla ripartizione delle restanti risorse; 
  Ritenuto  di  applicare  i  criteri  di   ripartizione   all'intero
programma del capitolo 7574 PG 2 riferito al periodo 2019-2033, e  di
definire, con il  presente  decreto  ministeriale,  le  modalita'  di
presentazione  dei  programmi  riferiti   al   sessennio   2019-2024,
rimandando a successivi decreti le  modalita'  di  presentazione  dei
programmi riferiti al periodo 2025-2033; 
  Ritenuto di assegnare le risorse di euro  4  milioni  del  capitolo
7574 PG1 per gli anni 2020-2023, riferite alla quota parte  non  gia'
ripartita  con  il  decreto  ministeriale   n.   123,   alla   Citta'
metropolitana di Roma; 
  Ritenuto di applicare la ripartizione alle  risorse  assentite  sul
capitolo 7574 PG 2, ai seguenti importi: euro 16.051.130  per  l'anno
2019, euro 17.000.000 per l'anno 2020,  euro  21.000.000  per  l'anno
2021, euro 30.000.000 per l'anno 2022,  euro  30.133.804  per  l'anno
2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
nella seduta del 21 maggio 2020, rep. atti n. 584 - II (SC).8; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Destinazione delle risorse 
 
  1. La somma complessiva di euro  144.693.736,  articolata  in  euro
16.051.130 per l'anno 2019, euro 17.000.000  per  l'anno  2020,  euro
21.000.000 per l'anno 2021, euro 30.000.000  per  l'anno  2022,  euro
30.133.804 per l'anno 2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024, al quale
vanno aggiunti euro 4.000.000 in favore della Citta' metropolitana di
Roma, e' destinata  al  finanziamento  degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e di citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario  e  delle
Regioni Sardegna e Sicilia. 
  2. La somma  complessiva  di  euro  310.471.928,00,  riferita  alle
annualita' dal 2025 al 2033, assentita sul capitolo  7574  PG  2,  e'
ripartita con gli stessi criteri previsti dal presente decreto. Sara'
oggetto di ulteriore decreto ministeriale al solo scopo  di  definire
le tempistiche e modalita'  di  presentazione  dei  programmi,  e  di
eventuali intervenute modifiche dei coefficienti di ripartizione. 
  3. Gli enti di cui all'art. 1  assumono  le  funzioni  di  soggetti
attuatori  per  gli  interventi  compresi  nei  programmi  ammessi  a
finanziamento  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.