Art. 4 Utilizzo delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate, prioritariamente su ponti, viadotti, gallerie, manufatti ed altre opere d'arte, opere per la stabilita' dei pendii di interesse della rete stradale, dispositivi di ritenuta, installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura; possono, inoltre, includere le seguenti attivita': a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico; b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, i sistemi di info-mobilita'; c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti; d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: 1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; 2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita'; 3. la riduzione dell'inquinamento ambientale; 4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; 5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; 6. l' incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di manutenzione. 2. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.