Art. 4 
 
                       Utilizzo delle risorse 
 
  1.   Le   risorse   di   cui   all'art.   1   saranno   utilizzate,
prioritariamente su ponti, viadotti,  gallerie,  manufatti  ed  altre
opere d'arte, opere per la stabilita' dei pendii di  interesse  della
rete stradale, dispositivi di ritenuta, installazione di sensoristica
di  controllo  dello  stato  dell'infrastruttura;  possono,  inoltre,
includere le seguenti attivita': 
    a)  la  progettazione,  la  direzione  lavori,  il  collaudo,   i
controlli in corso di esecuzione e finali,  nonche'  le  altre  spese
tecniche necessarie per  la  realizzazione  purche'  coerenti  con  i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto  comprese
le   spese   per   l'effettuazione   di   rilievi   concernenti    le
caratteristiche   geometriche   fondamentali,   lo   stato/condizioni
dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il  livello
di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico; 
    b)   la   realizzazione   degli   interventi   di    manutenzione
straordinaria e di adeguamento  normativo  delle  diverse  componenti
dell'infrastruttura  incluse  le   pavimentazioni,   i   sistemi   di
smaltimento acque, la  segnaletica,  l'illuminazione,  i  sistemi  di
info-mobilita'; 
    c)  la  realizzazione  di  interventi  di   miglioramento   delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in  termini  di
caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile  e
pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti  e
dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche'  delle  opere
d'arte per garantire la sicurezza degli utenti; 
    d)  la  realizzazione  di  interventi  di  ambito  stradale   che
prevedono: 
      1. la realizzazione di percorsi  per  la  tutela  delle  utenze
deboli; 
      2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia  della
pubblica incolumita'; 
      3. la riduzione dell'inquinamento ambientale; 
      4. la riduzione  del  rischio  da  trasporto  merci  inclusi  i
trasporti eccezionali; 
      5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; 
      6. l' incremento della durabilita' per la riduzione  dei  costi
di manutenzione. 
  2.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1  non  sono  utilizzabili  per
realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di  ambito
stradale.