Art. 5 Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse 1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse, impegno da considerarsi esteso anche al periodo 2025-2033, con l'applicazione degli stessi criteri di ripartizione. Le risorse sono trasferite alle province ed alle citta' metropolitane interamente per ciascuna annualita' secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi, riferiti al quinquennio 2020-2024, articolati per ciascuna annualita' di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno. 2. I fondi dell'annualita' 2019 sono trasferiti entro il 30 giugno 2020, e saranno utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria ritenuti urgenti dai soggetti attuatori, e non necessitano di preventiva programmazione. 3. Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualita' e' effettuato sulla base del Programma quinquennale 2020-2024 che le province e le citta' metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020, data di scadenza della presentazione del programma 2021-2024 riferita alle risorse del decreto ministeriale n. 123/2020. 4. Il Programma quinquennale e' considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. 5. Il Programma quinquennale e' sviluppato sulla base: a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio idrogeologico; b) dell'analisi della situazione esistente; c) della previsione dell'evoluzione. 6. Il Programma deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi: a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione; b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; c) inizio e fine dei lavori; d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori. In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo assentito di una percentuale non superiore al 20% di tale importo. Quanto sopra al fine di agevolare il riutilizzo delle economie di gara. 7. Il Programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare. 8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo, secondo modalita' operative che sono rese note ai soggetti interessati dagli uffici competenti. 9. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. 10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.