Art. 5 
 
    Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse 
 
  1. Sulla base del  piano  di  riparto  di  cui  all'allegato  3,  a
decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  assunto
l'impegno pluriennale delle risorse, impegno da  considerarsi  esteso
anche al periodo 2025-2033, con l'applicazione degli  stessi  criteri
di ripartizione. Le risorse sono trasferite  alle  province  ed  alle
citta' metropolitane interamente per ciascuna annualita'  secondo  il
piano di riparto  dopo  l'approvazione  dei  programmi,  riferiti  al
quinquennio  2020-2024,  articolati  per   ciascuna   annualita'   di
finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno. 
  2. I fondi dell'annualita' 2019 sono trasferiti entro il 30  giugno
2020,  e  saranno   utilizzati   per   interventi   di   manutenzione
straordinaria  ritenuti  urgenti  dai  soggetti  attuatori,   e   non
necessitano di preventiva programmazione. 
  3.  Il  trasferimento  delle  risorse   relative   alle   ulteriori
annualita'  e'  effettuato  sulla  base  del  Programma  quinquennale
2020-2024 che le province e le citta' metropolitane devono presentare
alla Direzione generale per le  strade  e  le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  inderogabilmente  entro  il  31
ottobre 2020, data di  scadenza  della  presentazione  del  programma
2021-2024 riferita alle risorse del decreto ministeriale n. 123/2020. 
  4. Il Programma quinquennale e' considerato autorizzato in  assenza
di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e  le
autostrade e per la vigilanza e  la  sicurezza  nelle  infrastrutture
stradali del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. 
  5. Il Programma quinquennale e' sviluppato sulla base: 
    a) della conoscenza delle  caratteristiche  geometriche  e  dello
stato  dell'infrastruttura,  del  traffico,   dell'incidentalita'   e
dell'esposizione al rischio idrogeologico; 
    b) dell'analisi della situazione esistente; 
    c) della previsione dell'evoluzione. 
  6.  Il  Programma  deve  contenere   interventi   di   manutenzione
straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in  particolare
gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi,  ai  benefici
apportati in termini di  sicurezza,  di  riduzione  del  rischio,  di
qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e  deve
riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i  seguenti
elementi: 
    a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione; 
    b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; 
    c) inizio e fine dei lavori; 
    d) inizio e  fine  del  collaudo  o  certificazione  di  regolare
esecuzione dei lavori. 
  In sede di presentazione, i programmi  possono  superare  l'importo
assentito di una percentuale non superiore al 20%  di  tale  importo.
Quanto sopra al fine di agevolare il  riutilizzo  delle  economie  di
gara. 
  7. Il Programma relativo ad  ogni  annualita'  contiene  le  schede
descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare. 
  8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio,
la Direzione generale  per  le  strade  e  le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito  istituzionale
il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette  schede
avviene attraverso l'utilizzo di un  applicativo,  secondo  modalita'
operative che sono rese note ai  soggetti  interessati  dagli  uffici
competenti. 
  9. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima  del
termine per la rendicontazione. Il collaudo o  la  certificazione  di
regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e'  effettuato
entro  il  31  dicembre  2021  per   gli   interventi   riferiti   al
finanziamento per gli anni 2019 e  2020,  ed  entro  il  31  dicembre
dell'anno successivo all'anno di riferimento del  Programma  per  gli
interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023  e
2024. 
  10. Gli interventi  inseriti  nel  Programma  possono  anche  avere
durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di  rendicontazione
relative alla singola annualita' da effettuare entro il  31  dicembre
2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e
2020, ed entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  all'anno  di
riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni
2021, 2022, 2023 e 2024. 
  I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto  previsto
dal  principio  contabile  applicato  concernente   la   contabilita'
finanziaria, di cui al punto  5.4.10  dell'allegato  4/2  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.