Art. 6 Revoca delle risorse 1. Per le risorse previste dal presente decreto ministeriale le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, e' disposta la revoca delle risorse, per la quota parte non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le province o citta' metropolitane, versano i corrispettivi importi su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, affinche' vengano riassegnati alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi.