Art. 6 
 
                        Revoca delle risorse 
 
  1. Per le risorse previste dal  presente  decreto  ministeriale  le
province   e   le   citta'   metropolitane   certificano   l'avvenuta
realizzazione degli interventi entro il  31  dicembre  2021  per  gli
interventi riferiti al finanziamento per gli anni  2019  e  2020,  ed
entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per
gli interventi riferiti al finanziamento per  gli  anni  2021,  2022,
2023 e 2024,  mediante  apposita  comunicazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi  entro
i termini previsti dal presente decreto ministeriale, e' disposta  la
revoca delle  risorse,  per  la  quota  parte  non  spesa,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205.  Ai
sensi dell'art. 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  le
province o citta' metropolitane, versano i corrispettivi  importi  su
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, affinche' vengano riassegnati alla dotazione finanziaria
di cui al comma 1076. Non si procede  a  revoca  qualora  il  mancato
rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di
contenzioso o in caso di calamita' naturali che  abbiano  interferito
con la realizzazione degli interventi.