Art. 7 
 
                       Variazioni finanziarie 
 
  1. Qualora si rendono disponibili ulteriori  risorse  relativamente
alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  si  procede  alla
assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di
riparto,   previa   presentazione   di   un   programma   integrativo
d'interventi per le annualita' corrispondenti. 
  2. Nel caso in cui sono apportate  variazioni  alla  disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto  assegnato  dal  piano  di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati  in  proporzione  ai
coefficienti del piano.