IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», che prevede che il Ministero dell'interno (oggi Ministero della salute) ogni cinque anni riveda e pubblichi la Farmacopea ufficiale, alla quale sono allegati: l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali; l'elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242 recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»; Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 29, comma 2, lettera h), che prevede che con legge dello Stato sono dettate norme per la revisione e la pubblicazione periodica della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla Farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede che le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della, sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita' alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242; Visto il decreto del Ministro della salute 3 dicembre 2008 (del quale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), con il quale e' stato approvato il testo della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010 (del quale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2010), con il quale e' stato approvato l'allegato «Integrazioni e correzioni alla XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»; Vista la Farmacopea europea 10ª edizione adottata con risoluzione del 21 marzo 2018 del Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH); Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 - Supplemento ordinario n. 27; Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2018, recante «Aggiornamento della tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica delle tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante: «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018; Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, recante «Tavolo di lavoro tecnico di supporto per la revisione e aggiornamento della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»; Dato atto che il predetto Tavolo di lavoro tecnico, nella seduta del 18 febbraio 2020, ha approvato la proposta di aggiornamento del nuovo testo delle tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, di cui al decreto del Ministro della salute 3 dicembre 2008, e di rettifica del decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»; Vista la nota, prot. n. DGDMF n. 12337 del 28 febbraio 2020, con la quale la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto la predetta proposta di aggiornamento e di rettifica; Ritenuto di procedere all'aggiornamento dei testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana ed alla rettifica del decreto ministeriale 17 maggio 2018, come approvati dal predetto Tavolo tecnico di lavoro; Decreta: Art. 1 1. La tabella n. 3 «Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3 dicembre 2008 e' sostituita dalla tabella n. 3 di cui all'allegato I al presente decreto. 2. La tabella n. 4 «Elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3 dicembre 2008 e' sostituita dalla tabella n. 4 di cui all'allegato 2 al presente decreto. 3. La tabella n. 5 «Elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3 dicembre 2008 e' sostituita dalla tabella n. 5 di cui all'allegato 3 al presente decreto. 4. La tabella n. 7 «Elenco delle sostanze e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3 dicembre 2008 e' sostituita dalla tabella n. 7 di cui all'allegato 4 al presente decreto. 5. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, la lettera l) e' cosi' sostituita: «l) le voci della Tabella n. 8 «Dosi dei medicinali per l'adulto, oltre le quali il farmacista non puo' fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico» sono integrate e sostituite dalle voci della tabella n. 8 di cui all'allegato 10 del presente decreto».