IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 124 del regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie», che prevede che  il  Ministero  dell'interno  (oggi
Ministero della salute)  ogni  cinque  anni  riveda  e  pubblichi  la
Farmacopea ufficiale, alla quale sono allegati: 
    l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere  se  non
in seguito a presentazione di  ricetta  medica,  anche  quando  detti
prodotti  fanno  parte  di  medicamenti  composti  o  di  specialita'
medicinali; 
    l'elenco  dei  prodotti  la  cui   vendita   e'   subordinata   a
presentazione di ricetta medica  rinnovata  volta  per  volta,  e  da
trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti  fanno  parte
di medicamenti composti o di specialita' medicinali; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Vista la legge 9  novembre  1961,  n.  1242  recante  «Revisione  e
pubblicazione della Farmacopea ufficiale»; 
  Vista la legge 22  ottobre  1973,  n.  752,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione  europea  per  la  elaborazione  di  una
Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»
e, in particolare, l'art. 29, comma 2, lettera h),  che  prevede  che
con legge dello Stato sono  dettate  norme  per  la  revisione  e  la
pubblicazione periodica della Farmacopea ufficiale  della  Repubblica
italiana, in armonia con le norme previste dalla  Farmacopea  europea
di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto l'art. 26  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  recante
«Disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede  che  le
edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata
a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi  della  legge  22
ottobre 1973, n. 752,  e  i  relativi  aggiornamenti  e  supplementi,
entrano in vigore nel territorio nazionale  a  decorrere  dalla  data
stabilita con decreto del  Ministro  della,  sanita',  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  in  conformita'
alle  decisioni  adottate  dal  Consiglio  d'Europa.  I  testi  della
Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato
per consultazione e chiarimenti presso la  Segreteria  tecnica  della
Commissione permanente per la  revisione  e  la  pubblicazione  della
Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  3  dicembre  2008  (del
quale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale  n.  304  del  31
dicembre 2008), con il quale e' stato approvato il  testo  della  XII
edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26  febbraio  2010  (del
quale e' stato dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2
aprile  2010),  con  il   quale   e'   stato   approvato   l'allegato
«Integrazioni  e  correzioni  alla  XII  edizione  della   Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana»; 
  Vista la Farmacopea europea 10ª edizione adottata  con  risoluzione
del 21 marzo 2018  del  Consiglio  d'Europa,  European  Committee  on
Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018,  recante
«Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII  edizione  della
Farmacopea Ufficiale  della  Repubblica  italiana»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 -  Supplemento  ordinario
n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2018,  recante
«Aggiornamento della tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre
2008 e rettifica delle tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio  2018,
recante:  «Aggiornamento  e  revisione  di  alcuni  testi  della  XII
edizione  della  Farmacopea  ufficiale  della  Repubblica   italiana»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo  2019,  recante
«Tavolo  di  lavoro  tecnico  di  supporto   per   la   revisione   e
aggiornamento della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»; 
  Dato atto che il predetto Tavolo di lavoro  tecnico,  nella  seduta
del 18 febbraio 2020, ha approvato la proposta di  aggiornamento  del
nuovo testo delle tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della  XII  edizione  della
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, di cui al decreto del
Ministro della salute 3 dicembre 2008, e di rettifica del decreto del
Ministro della  salute  17  maggio  2018,  recante  «Aggiornamento  e
revisione  di  alcuni  testi  della  XII  edizione  della  Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana»; 
  Vista la nota, prot. n. DGDMF n. 12337 del 28 febbraio 2020, con la
quale la Direzione generale dei dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico  ha  trasmesso  all'Ufficio  di  Gabinetto  la  predetta
proposta di aggiornamento e di rettifica; 
  Ritenuto  di  procedere  all'aggiornamento  dei  testi  della   XII
edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana ed alla
rettifica del decreto ministeriale 17 maggio 2018, come approvati dal
predetto Tavolo tecnico di lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La tabella n. 3 «Sostanze da tenere in armadio chiuso a  chiave»
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione  di
cui al citato decreto 3 dicembre 2008 e' sostituita dalla tabella  n.
3 di cui all'allegato I al presente decreto. 
  2. La tabella n. 4 «Elenco dei prodotti che il farmacista non  puo'
vendere se non in seguito a presentazione di  ricetta  medica»  della
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al
citato decreto 3 dicembre 2008 e' sostituita dalla tabella  n.  4  di
cui all'allegato 2 al presente decreto. 
  3. La  tabella  n.  5  «Elenco  dei  prodotti  la  cui  vendita  e'
subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta  per
volta e da ritirare dal farmacista» della Farmacopea ufficiale  della
Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3  dicembre
2008 e' sostituita dalla tabella  n.  5  di  cui  all'allegato  3  al
presente decreto. 
  4. La tabella n. 7 «Elenco delle sostanze e preparazioni ad  azione
stupefacente  o  psicotropa»   della   Farmacopea   ufficiale   della
Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3  dicembre
2008 e' sostituita dalla tabella  n.  7  di  cui  all'allegato  4  al
presente decreto. 
  5. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro  della  salute  17
maggio 2018, la lettera l) e' cosi' sostituita:  «l)  le  voci  della
Tabella n. 8 «Dosi dei medicinali per l'adulto,  oltre  le  quali  il
farmacista  non  puo'  fare  la  spedizione,   salvo   il   caso   di
dichiarazione speciale del medico» sono integrate e sostituite  dalle
voci della tabella n. 8 di cui all'allegato 10 del presente decreto».