Art. 2 1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia dell'aggiornamento di cui all'art. 1, che, deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2020 Il Ministro: Speranza