Art. 2 
 
  1. Il titolare o il direttore della farmacia deve  avere  cura  che
nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una  copia
dell'aggiornamento di cui all'art. 1, che, deve essere resa  visibile
a chiunque ne faccia richiesta. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 giugno 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza