IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, cosi' come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica»; Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge; Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie»; Visto l'art. 8, comma 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute e' determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Ritenuto, pertanto di dover dare attuazione all'art. 8, comma 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1 Commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 1. I presidenti delle commissioni di albo territoriali delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e assistente sanitario, nel rispetto dei principi e con le modalita' di cui all'art. 8, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, eleggono, rispettivamente, ognuno per la propria professione, all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, le seguenti commissioni di albo: a) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica; b) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; c) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; d) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; e) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; f) commissione di albo della professione sanitaria di dietista; g) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; h) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; i) commissione di albo della professione sanitaria di igienista dentale; l) commissione di albo della professione sanitaria di fisioterapista; m) commissione di albo della professione sanitaria di logopedista; n) commissione di albo della professione sanitaria di podologo; o) commissione di albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; p) commissione di albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; q) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; r) commissione di albo della professione sanitaria di terapista occupazionale; s) commissione di albo della professione sanitaria di educatore professionale; t) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; u) commissione di albo della professione sanitaria di assistente sanitario. 2. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cento iscritti e frazione di almeno cinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di cento il presidente della commissione di albo territoriale dispone comunque di un voto.