IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n.  233,  concernente  «Ricostituzione  degli  ordini
delle professioni sanitarie per la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse»; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, cosi' come sostituito dall'art. 4 della legge 11  gennaio  2018,
n. 3, recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di  sperimentazione
clinica di medicinali nonche'  disposizioni  per  il  riordino  delle
professioni sanitarie e per  la  dirigenza  sanitaria  del  Ministero
della salute», il quale prevede che nelle circoscrizioni  geografiche
corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012
sono costituiti gli ordini dei medici-chirurghi e degli  odontoiatri,
dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici,
delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica  e
dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42,  recante  «Disposizioni  in
materia di professioni sanitarie»; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,
tecniche,  della  riabilitazione,  della  prevenzione  nonche'  della
professione ostetrica»; 
  Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni,
recante   «Disposizioni   in   materia   di   professioni   sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita',  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta
legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, sono  state
individuate e classificate le figure professionali sanitarie  di  cui
agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  13  marzo   2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  77
del  3  aprile  2018,  concernente  «Costituzione  degli  albi  delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero  della  salute  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 77 del 3 aprile 2018, concernente  «Procedure  elettorali  per  il
rinnovo degli organi delle professioni sanitarie»; 
  Visto l'art. 8, comma 4 del citato  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che con  decreto  del
Ministro  della  salute  e'   determinata   la   composizione   delle
commissioni di albo all'interno  della  Federazione  nazionale  degli
ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; 
  Ritenuto, pertanto di dover dare attuazione all'art. 8, comma 4 del
citato decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Commissioni di albo della  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei
  tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
  tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
 
  1. I  presidenti  delle  commissioni  di  albo  territoriali  delle
professioni sanitarie di  tecnico  sanitario  di  radiologia  medica,
tecnico sanitario di laboratorio  biomedico,  tecnico  audiometrista,
tecnico audioprotesista, tecnico  ortopedico,  dietista,  tecnico  di
neurofisiopatologia,  tecnico  fisiopatologia  cardiocircolatoria   e
perfusione  cardiovascolare,   igienista   dentale,   fisioterapista,
logopedista,  podologo,  ortottista  e  assistente  di  oftalmologia,
terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva,  tecnico
della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore
professionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e  nei  luoghi
di lavoro e assistente sanitario, nel rispetto dei principi e con  le
modalita' di cui all'art. 8, commi 8, 9 e 10 del decreto  legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  e
successive modificazioni ed integrazioni, eleggono,  rispettivamente,
ognuno per la  propria  professione,  all'interno  della  Federazione
nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di  radiologia  medica  e
delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione  e  della
prevenzione, le seguenti commissioni di albo: 
    a) commissione di albo della  professione  sanitaria  di  tecnico
sanitario di radiologia medica; 
    b) commissione di albo della  professione  sanitaria  di  tecnico
sanitario di laboratorio biomedico; 
    c) commissione di albo della  professione  sanitaria  di  tecnico
audiometrista; 
    d) commissione di albo della  professione  sanitaria  di  tecnico
audioprotesista; 
    e) commissione di albo della  professione  sanitaria  di  tecnico
ortopedico; 
    f) commissione di albo della professione sanitaria di dietista; 
    g) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico  di
neurofisiopatologia; 
    h) commissione di albo della  professione  sanitaria  di  tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 
    i) commissione di albo della professione sanitaria  di  igienista
dentale; 
    l)  commissione  di   albo   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista; 
    m)  commissione  di   albo   della   professione   sanitaria   di
logopedista; 
    n) commissione di albo della professione sanitaria di podologo; 
    o) commissione di albo della professione sanitaria di  ortottista
e assistente di oftalmologia; 
    p) commissione di albo della professione sanitaria  di  terapista
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; 
    q) commissione di albo della  professione  sanitaria  di  tecnico
della riabilitazione psichiatrica; 
    r) commissione di albo della professione sanitaria  di  terapista
occupazionale; 
    s) commissione di albo della professione sanitaria  di  educatore
professionale; 
    t) commissione di albo della  professione  sanitaria  di  tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 
    u) commissione di albo della professione sanitaria di  assistente
sanitario. 
  2. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cento iscritti  e
frazione di almeno cinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in
cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di cento il presidente
della commissione di albo territoriale dispone comunque di un voto.