Art. 2 
 
Composizione delle commissioni di albo  della  Federazione  nazionale
  degli ordini dei tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e  delle
  professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e   della
  prevenzione. 
 
  1. Le commissioni di albo di cui all'art. 1 sono costituite da nove
componenti. 
  2.  Ai  componenti  delle  commissioni  di  albo  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 8, comma 17 del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.