Art. 2 Composizione delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 1. Le commissioni di albo di cui all'art. 1 sono costituite da nove componenti. 2. Ai componenti delle commissioni di albo si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.