Art. 3 
 
Attribuzioni delle commissioni di albo  della  Federazione  nazionale
  degli ordini dei tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e  delle
  professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e   della
  prevenzione. 
 
  1. Le attribuzioni  spettanti  alle  commissioni  di  albo  di  cui
all'art. 1  sono  individuate  dall'art.  8,  comma  16  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni.