Art. 3 Attribuzioni delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 1. Le attribuzioni spettanti alle commissioni di albo di cui all'art. 1 sono individuate dall'art. 8, comma 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.