Art. 4 
 
          Elezione dei componenti delle commissioni di albo 
 
  1. I componenti delle commissioni di albo di cui  all'art.  1  sono
eletti con le procedure e le modalita' individuate  nel  decreto  del
Ministro della salute 15 marzo 2018 citato in premessa. 
  2. Qualora le  commissioni  di  albo  non  vengano  costituite,  in
analogia  a  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  18  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le  attribuzioni
previste dal comma 16  del  medesimo  art.  8  spettano  al  Comitato
centrale  della  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei   tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione, integrato da un  componente
estratto  a  sorte  tra  i  presidenti  delle  commissioni  di   albo
territoriali della professione sanitaria interessata.