Art. 4 Elezione dei componenti delle commissioni di albo 1. I componenti delle commissioni di albo di cui all'art. 1 sono eletti con le procedure e le modalita' individuate nel decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 citato in premessa. 2. Qualora le commissioni di albo non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni previste dal comma 16 del medesimo art. 8 spettano al Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria interessata.