IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Viste le domande presentate in data 9  ottobre  2019,  20  dicembre
2019 e 12 marzo 2020 con la quale la societa' Abbvie Deutschland GMBH
& Co. KG  ha  chiesto  la  rimborsabilita'  della  nuova  indicazione
pediatrica e delle nuove posologie per la confezione  con  A.I.C.  n.
045445018 del medicinale MAVIRET (glecaprevir e pibrentasvir); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
nella seduta del 15-17 gennaio 2020; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 21-23 aprile 2020; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La   nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   MAVIRET
(glecaprevir e pibrentasvir): 
    «"Maviret" e' indicato per il trattamento dell'infezione  cronica
da virus dell'epatite C (HCV) negli adulti  e  negli  adolescenti  di
eta' compresa tra dodici e < diciotto anni.». 
  Il nuovo schema posologico: 
    «La  dose  raccomandata  di  "Maviret"  e'  300  mg/120  mg  (tre
compresse da 100 mg/40 mg), assunte  per  via  orale,  una  volta  al
giorno nello stesso momento con del cibo. 
    La durata  raccomandata  del  trattamento  con  "Maviret"  per  i
pazienti con infezione da HCV genotipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con malattia
epatica compensata (con o senza cirrosi) non sottoposti a  precedente
terapia per l'HCV e' di otto settimane», 
sono rimborsati come segue: 
  Confezione e numero A.I.C.: 
    «100 mg/40 mg - compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -
blister (pvc/pe/pctfe/alu)  -  84  (4  ×  21)  compresse  (confezione
multipla)  -  A.I.C.  n.  045445018/E  (in  base  10)  -  classe   di
rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA esclusa)  euro  14.000  -
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 23.105,60. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Alla  specialita'  «Maviret»  per  l'indicazione  pediatrica  viene
riconosciuta l'innovativita' terapeutica, cosi' come  prevista  dalla
determina AIFA  n.  1535  del  12  settembre  2017  «Criteri  per  la
classificazione dei farmaci  innovativi,  e  dei  farmaci  oncologici
innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402, della legge 11  dicembre
2016, n. 232» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  18
settembre 2017 da cui deriva  l'inserimento  nel  Fondo  dei  farmaci
innovativi, i benefici economici previsti  dall'art.  1,  comma  403,
legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (legge  di  bilancio   2017)   e
l'inserimento  nei  prontuari  terapeutici  regionali   nei   termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012). 
  L'azienda, per l'indicazione pediatrica, rinuncia  all'applicazione
dei    benefici    economici     derivanti     dal     riconoscimento
dell'innovativita'  terapeutica,   limitatamente   alla   sospensione
dell'applicazione delle riduzioni di legge  di  cui  ai  sensi  delle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5% ai
sensi della determina AIFA del 27 settembre 2006. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  S.S.N.,   i   centri
utilizzatori specificatamente  individuati  dalle  regioni,  dovranno
compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando  le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,      piattaforma       web       -       all'indirizzo:
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale, ivi comprese le strutture di natura  privato-convenzionata
con il Servizio sanitario nazionale, sul prezzo ex factory,  come  da
condizioni negoziali. 
  Capping come da condizioni negoziali. 
  Accordo prezzo/volume come da condizioni negoziali.