Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del
Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Indagine di sieroprevalenza sul  SARS-COV-2  condotta  dal  Ministero
                      della salute e dall'ISTAT 
 
  1. In considerazione della necessita' di disporre  con  urgenza  di
studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo  stato
immunitario  della  popolazione,  indispensabili  per  garantire   la
protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai  sensi  dell'articolo
9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89  del  Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile
2016, nonche'  dell'articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera  cc)  del
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e'  autorizzato  il
trattamento dei  dati  personali,  anche  genetici  e  relativi  alla
salute,  per  fini  statistici  e   di   studi   scientifici   svolti
nell'interesse  pubblico  nel   settore   della   sanita'   pubblica,
nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente
dai competenti uffici del  Ministero  della  salute  e  dall'Istituto
nazionale  di  statistica  (ISTAT),  in  qualita'  di  titolari   del
trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo  le
modalita'  individuate  dal  presente  articolo  e   dal   protocollo
approvato dal Comitato Tecnico  Scientifico  di  cui  all'articolo  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630, nonche' nel rispetto delle  pertinenti  Regole
deontologiche allegate al medesimo decreto  legislativo  n.  196  del
2003. 
  2. Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di  cui  al  comma  1,
basata sull'esecuzione di analisi  sierologiche  per  la  ricerca  di
anticorpi  specifici  nei  confronti  del  virus   SARS-COV-2   sugli
individui rientranti nei campioni di cui al comma 3,  i  soggetti  di
cui al comma 1 si avvalgono di  un'apposita  piattaforma  tecnologica
istituita presso il Ministero della salute. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo  con  il
Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite  i
propri registri statistici individui,  unita'  economiche,  luoghi  e
tematico del lavoro, uno o piu' campioni casuali di individui,  anche
longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di  eta',
genere e settore di  attivita'  economica,  che  saranno  invitati  a
sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2. 
  3-bis.  ((Nell'ambito  della   relazione   annuale   trasmessa   al
Parlamento ai  sensi  dell'articolo  24  del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  sono  ricomprese  le   attivita'   svolte
dall'ISTAT ai sensi del presente decreto.)) 
  4. L'ISTAT trasmette, con modalita' sicure, alla piattaforma di cui
al comma 2, i dati anagrafici e il  codice  fiscale  degli  individui
rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonche' degli esercenti la
responsabilita' genitoriale  o  del  tutore  o  dell'affidatario  dei
minori d'eta' rientranti nei medesimi campioni. I  competenti  uffici
del Ministero della salute di cui al comma 1, ai  fini  del  presente
articolo, richiedono ai fornitori dei servizi  telefonici,  che  sono
tenuti a dare riscontro con modalita' sicure, le utenze di  telefonia
dei clienti ((che rientrano)) nei campioni ((o  che  esercitano))  la
responsabilita' genitoriale ((o sono)) tutori o affidatari di  minori
rientranti nei campioni. 
  5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli  individui
rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2,  al
fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni  e  le  province
autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano  con
modalita' sicure ai medici di medicina  generale  e  ai  pediatri  di
libera scelta i nominativi  dei  relativi  assistiti  rientranti  nei
campioni, affinche' li informino dell'indagine in corso.  Avvalendosi
delle informazioni di  cui  al  comma  4,  la  Croce  Rossa  Italiana
verifica    telefonicamente    la    disponibilita'    dei    singoli
all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento
per  il  prelievo,  rivolgendo  loro   uno   specifico   questionario
predisposto  dall'ISTAT,  in  accordo   con   il   Comitato   Tecnico
Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera  sintetica,  le
informazioni di cui agli  articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)
2016/679,  in  ordine  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' di cui al presente articolo, ((nonche' indicando  le  fonti
di cognizione delle informazioni  complete)).  Le  informazioni  agli
interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili  ((nei
siti  internet  istituzionali))  del   Ministero   della   salute   e
dell'ISTAT. 
  6. ((I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono
analizzati e refertati dai laboratori  individuati  dalle  regioni  e
dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei  predetti
laboratori,  comunicano,  con  modalita'  sicure,  all'interessato  i
risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite
della piattaforma di cui al comma 2,  comunicano  i  risultati  delle
analisi ai soggetti di cui al comma 1)).  I  campioni  raccolti  sono
consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla  banca  biologica
dell'Istituto  Nazionale   Malattie   Infettive   «L.   Spallanzani»,
istituita con la delibera n. 320 del 20  luglio  2009,  nel  rispetto
delle  Linee  Guida  per  l'istituzione  e   l'accreditamento   delle
biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza  e  le
Biotecnologie della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  il  19
aprile 2006. Il trattamento dei  campioni  e  dei  relativi  dati  e'
effettuato  per  esclusive  finalita'  di  ricerca  scientifica   sul
SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto
delle prescrizioni del Garante per la protezione dei  dati  personali
individuate nel provvedimento del 5  giugno  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  176  del  29  luglio  2019,   e   successive
modificazioni. Il titolare del trattamento dei  dati  raccolti  nella
banca biologica e' il Ministero della salute e l'accesso ai  dati  da
parte di altri soggetti, per le predette  finalita'  di  ricerca,  e'
consentito  esclusivamente  nell'ambito  di   progetti   di   ricerca
congiunti  con  il   medesimo   Ministero.   Gli   interessati   sono
adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni
e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e  14  del
Regolamento  (UE)  2016/679.  I  campioni  sono  conservati  per   le
finalita' di cui al presente comma presso la predetta banca biologica
per un periodo non superiore a cinque anni. 
  7. I dati raccolti nell'ambito dell'indagine di  cui  al  comma  1,
privi di  identificativi  diretti,  possono  essere  comunicati,  per
finalita' scientifiche, ai soggetti di cui al comma  1  dell'articolo
5-ter del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  nonche'  agli
ulteriori  soggetti   individuati   con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con  il  Presidente
dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali,
nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo  n.
33 del 2013 e previa stipula di appositi  protocolli  di  ricerca  da
parte dei soggetti di cui  al  comma  1.  ((L'Istituto  superiore  di
sanita'  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro possono trattare  i  dati  raccolti  nell'ambito
dell'indagine  di  cui  al  comma  1   per   finalita'   di   ricerca
scientifica.)) 
  8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento  dell'indagine,
si  avvalgono,  ai  sensi  dell'articolo  28  del  Regolamento   (UE)
2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni,  delle  province
autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonche'  dei  medici  di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le  regioni  e  le
province autonome, ove risulti necessario per finalita' di analisi  e
programmazione nell'ambito dell'emergenza  epidemiologica  in  corso,
hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma  individuale  ma
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con
gli interessati e comunque con  modalita'  che,  pur  consentendo  il
collegamento  nel  tempo  delle  informazioni  riferite  ai  medesimi
individui, rendono questi ultimi non  identificabili,  ((fatto  salvo
quanto previsto dal comma 6)), e  ai  dati  relativi  agli  assistiti
delle  altre  regioni  e  province  autonome  in  maniera  anonima  e
aggregata, a  soli  fini  comparativi.  La  diffusione  dei  dati  e'
autorizzata solo in forma anonima e aggregata. 
  9. Ai fini dello svolgimento  dell'indagine  di  cui  al  comma  1,
possono  essere  acquisiti  dati  personali  relativi   ai   soggetti
rientranti  nel  campione  presenti  nel  nuovo  sistema  informativo
sanitario del Ministero della salute secondo le modalita'  ((previste
dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  salute  7
dicembre  2016)),  n.  262,  nonche'  quelli  presenti  nell'anagrafe
nazionale vaccini, di cui al decreto del  Ministro  della  salute  17
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  257,  del  5
novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie. 
  10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto  coinvolto
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita'
di cui al presente articolo; per  il  perseguimento  delle  finalita'
statistiche e di ricerca scientifica  il  Ministero  della  salute  e
l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta. 
  11. I dati  personali  raccolti  ai  sensi  del  presente  articolo
vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5  del
Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento  delle
finalita' individuate dal presente articolo e nei limiti in  cui  sia
necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno  dei
soggetti coinvolti. 
  12.  Il   Commissario   straordinario   per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica  COVID-19,  per  le  finalita'  di  cui  al   presente
articolo, acquista i dispositivi idonei alla  somministrazione  delle
analisi sierologiche nonche' ogni bene necessario alla  conservazione
dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai
sensi dell'articolo 122 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
tenendo  conto  delle  indicazioni  fornite  dal   Comitato   Tecnico
Scientifico di cui al comma 1. 
  13. In  ragione  dell'urgenza  e  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  ai
fini  dell'acquisizione  di  beni  e  servizi,   anche   informatici,
strettamente connessi alle attivita' di cui al presente  articolo,  i
soggetti deputati possono provvedere mediante  le  procedure  di  cui
agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove  possibile,  di
almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa  il
possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte  dall'articolo
163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  14. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  l'ISTAT,  in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzato
a conferire fino ad un massimo di 10  incarichi  di  lavoro  autonomo
anche di collaborazione coordinata e continuativa,  della  durata  di
sei mesi. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
complessiva di 385.000 euro ((per l'anno 2020)), alla  cui  copertura
si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio  dell'ISTAT.
((Al relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto)),
pari  a  199.000  euro  per  l'anno  2020,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica  di  cui  al
comma 2, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di  220.000  euro,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente  utilizzo  del
fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della salute. Per l'attivita' svolta  dalla
Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo,  e'  autorizzata
la spesa  di  euro  1.700.000;  per  la  conservazione  dei  campioni
raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, e'  autorizzata
la spesa di euro 700.000; per l'acquisto dei dispositivi idonei  alla
somministrazione delle analisi sierologiche e' autorizzata  la  spesa
di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di  cui  al  precedente
periodo  si  provvede  ((a  valere  sulle  risorse))   assegnate   al
Commissario straordinario di cui all'articolo 122  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a  valere
sul Fondo emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE
          (Regolamento   del   Parlamento   europeo   relativo   alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE - regolamento generale sulla protezione  dei  dati
          -) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2-sexies,  comma  2,
          lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196
          (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  luglio
          2003, n. 174, S.O.: 
                «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie  particolari
          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse
          pubblico rilevante). - 1. omissis 
                2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                  omissis 
                  cc) trattamenti effettuati a fini di  archiviazione
          nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan);». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322  (Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: 
                «Art.  24  (Relazione  al  Parlamento).   -   1.   Il
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   trasmette   al
          Parlamento,  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno,  una
          relazione  sull'attivita'   dell'ISTAT,   sulla   raccolta,
          trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica
          amministrazione, nonche'  sullo  stato  di  attuazione  del
          programma statistico nazionale in vigore. 
                2. Alla relazione e' allegato il rapporto annuale  di
          cui al comma 6 dell'art. 12.». 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (Primi interventi
          urgenti di protezione  civile  in  relazione  all'emergenza
          relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
          patologie derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2020, n. 32. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.  196,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O., reca: «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE». 
              - Il provvedimento del Garante per  la  protezione  dei
          dati personali 5 giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 176 del 29 luglio  2019,  reca:  «Prescrizioni
          relative al trattamento di categorie particolari  di  dati,
          ai sensi dell'art. 21, comma 1  del decreto  legislativo 10
          agosto 2018, n. 101. (Provvedimento n. 146)». 
              - Si riporta il testo dell'art.  5-ter,  comma  1,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80: 
                «Art. 5-ter (Accesso per  fini  scientifici  ai  dati
          elementari raccolti per finalita' statistiche).  -  1.  Gli
          enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di  seguito
          Sistan, possono consentire l'accesso per  fini  scientifici
          ai dati elementari, privi di ogni riferimento che  permetta
          l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche,
          raccolti nell'ambito di trattamenti  statistici  di  cui  i
          medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
                  a)   l'accesso   sia   richiesto   da   ricercatori
          appartenenti a universita', enti di ricerca  e  istituzioni
          pubbliche o private o loro strutture di  ricerca,  inseriti
          nell'elenco redatto dall'autorita'  statistica  dell'Unione
          europea  (Eurostat)  o  che  risultino  in   possesso   dei
          requisiti stabiliti ai sensi del comma  3,  lettera  a),  a
          seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del
          Sistan che concede l'accesso e approvata  dal  Comitato  di
          cui al medesimo comma 3; 
                  b)  sia  sottoscritto,  da  parte  di  un  soggetto
          abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di
          riservatezza specificante le  condizioni  di  utilizzo  dei
          dati,  gli  obblighi  dei  ricercatori,   i   provvedimenti
          previsti in  caso  di  violazione  degli  impegni  assunti,
          nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
          dati; 
                  c) sia presentata una  proposta  di  ricerca  e  la
          stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui
          al comma 3, lettera b), dal medesimo  soggetto  del  Sistan
          che concede l'accesso.  Il  progetto  deve  specificare  lo
          scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo  non
          puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari,
          i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati  richiesti,
          i  metodi  di  ricerca  e  i  risultati  che  si  intendono
          diffondere.  Alla  proposta  di   ricerca   sono   allegate
          dichiarazioni di  riservatezza  sottoscritte  singolarmente
          dai ricercatori che  avranno  accesso  ai  dati.  E'  fatto
          divieto  di  effettuare  trattamenti  diversi   da   quelli
          previsti  nel  progetto  di  ricerca,  conservare  i   dati
          elementari  oltre  i  termini  di  durata   del   progetto,
          comunicare   i   dati   a   terzi   e   diffonderli,   pena
          l'applicazione della sanzione di cui all'art. 162, comma 2,
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 
              - Il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016,
          n. 262, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  febbraio
          2017, n.  32,  reca:  «Regolamento  recante  procedure  per
          l'interconnessione  a   livello   nazionale   dei   sistemi
          informativi su  base  individuale  del  Servizio  sanitario
          nazionale, anche quando gestiti da diverse  amministrazioni
          dello Stato». 
              - Il decreto del Ministro  della  salute  17  settembre
          2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre  2018,
          n.  257,   reca:   «Istituzione   dell'Anagrafe   nazionale
          vaccini». 
              - Si riporta il testo dell'art. 122  del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del  Servizio
          sanitario nazionale e di sostegno economico  per  famiglie,
          lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo
          2020,  n.  70,  Edizione  straordinaria,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente  competente,  ai  sensi  dell'art.  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalita', puo'
          provvedere alla costruzione di nuovi  stabilimenti  e  alla
          riconversione di quelli  esistenti  per  la  produzione  di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1, il Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
                3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione
          e  lo  svolgimento  delle  attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
                4.  Il  Commissario  opera  fino  alla  scadenza  del
          predetto stato di  emergenza  e  delle  relative  eventuali
          proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data  immediata
          comunicazione  al  Parlamento  e  notizia  nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
                5.  Il  Commissario  e'  scelto  tra  esperti   nella
          gestione di attivita' complesse e nella  programmazione  di
          interventi  di   natura   straordinaria,   con   comprovata
          esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.
          L'incarico  di  Commissario  e'   compatibile   con   altri
          incarichi  pubblici  o  privati  ed  e'  svolto  a   titolo
          gratuito, eventuali rimborsi  spese  sono  posti  a  carico
          delle risorse di cui al comma 9. 
                6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
                7.  Sull'attivita'  del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
                8. In relazione ai  contratti  relativi  all'acquisto
          dei beni di cui al comma 1, nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art.
          29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
          novembre   2010,   recante    "Disciplina    dell'autonomia
          finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
          dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al
          controllo della Corte dei conti, fatti salvi  gli  obblighi
          di rendicontazione. Per gli stessi atti la  responsabilita'
          contabile e amministrativa e'  comunque  limitata  ai  soli
          casi in cui sia stato accertato il dolo del  funzionario  o
          dell'agente che li ha posti in essere  o  che  vi  ha  dato
          esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al  presente  comma   sono
          immediatamente e  definitivamente  efficaci,  esecutivi  ed
          esecutori,  non  appena  posti  in  essere.   La   medesima
          limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i  pareri
          e le valutazioni tecnico  scientifiche  resi  dal  Comitato
          tecnico scientifico di  cui  al  comma  6  funzionali  alle
          operazioni negoziali di cui al presente comma. 
                9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
          al comma 1, e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44   del   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'art. 27 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,
          n. 1.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  36  e  63  del
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  (Codice  dei
          contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          aprile 2016, n. 91, S.O.: 
                «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento
          e l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  di  importo
          inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  avvengono  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,  34
          e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
          inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da   assicurare
          l'effettiva   possibilita'    di    partecipazione    delle
          microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Le   stazioni
          appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni  di
          cui all'art. 50. 
                2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalita': 
                  a) per affidamenti di importo  inferiore  a  40.000
          euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori in amministrazione diretta; 
                  b) per affidamenti di importo pari  o  superiore  a
          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
          soglie di cui all'art. 35 per le  forniture  e  i  servizi,
          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                  c) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,
          mediante la procedura negoziata di cui all'art.  63  previa
          consultazione, ove esistenti,  di  almeno  dieci  operatori
          economici, nel rispetto di un criterio di  rotazione  degli
          inviti, individuati sulla base di  indagini  di  mercato  o
          tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso   sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                  c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari  o
          superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  di  euro,
          mediante la procedura negoziata di cui all'art.  63  previa
          consultazione, ove esistenti, di almeno quindici  operatori
          economici, nel rispetto di un criterio di  rotazione  degli
          inviti, individuati sulla base di  indagini  di  mercato  o
          tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso   sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                  d) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui
          all'art.  35,  mediante  ricorso  alle  procedure  di   cui
          all'art. 60, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  97,
          comma 8. 
                3. Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di  cui
          all'art. 1, comma  2,  lettera  e),  del  presente  codice,
          relativi alle opere di urbanizzazione a  scomputo  per  gli
          importi inferiori a quelli di cui all'art. 35, si applicano
          le previsioni di cui al comma 2. 
                4. Nel caso di opere di  urbanizzazione  primaria  di
          importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,
          lettera  a),  calcolato  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  35,  comma  9,   funzionali   all'intervento   di
          trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si   applica
          l'art. 16, comma 2-bis, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                5. 
                6. Per lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo le stazioni appaltanti possono  procedere
          attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
          telematici basati su un  sistema  che  attua  procedure  di
          scelta  del  contraente   interamente   gestite   per   via
          elettronica. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a  disposizione  delle
          stazioni appaltanti il mercato elettronico delle  pubbliche
          amministrazioni. 
                6-bis. Ai fini  dell'ammissione  e  della  permanenza
          degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
          comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione  verifica
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 su un
          campione significativo di operatori economici.  Dalla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81,  comma
          2, tale verifica e' effettuata  attraverso  la  Banca  dati
          nazionale degli operatori economici  di  cui  all'art.  81,
          anche mediante interoperabilita' fra  sistemi.  I  soggetti
          responsabili dell'ammissione possono  consentire  l'accesso
          ai  propri  sistemi  agli  operatori   economici   per   la
          consultazione  dei   dati,   certificati   e   informazioni
          disponibili mediante la Banca dati di cui all'art.  81  per
          la  predisposizione  della  domanda  di  ammissione  e   di
          permanenza nei mercati elettronici. 
                6-ter.  Nelle  procedure  di  affidamento  effettuate
          nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la
          stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso  da
          parte  dell'aggiudicatario  dei   requisiti   economici   e
          finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma  restando   la
          verifica del possesso  dei  requisiti  generali  effettuata
          dalla   stazione    appaltante    qualora    il    soggetto
          aggiudicatario non  rientri  tra  gli  operatori  economici
          verificati a campione ai sensi del comma 6-bis. 
                7. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies,  sono  stabilite  le  modalita'  relative   alle
          procedure di cui al presente  articolo,  alle  indagini  di
          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
          degli operatori economici. Nel  predetto  regolamento  sono
          anche indicate  specifiche  modalita'  di  rotazione  degli
          inviti e degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche
          sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
          negoziata.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista. 
                8. Le imprese pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
          da  115  a  121,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
          rispettivi regolamenti, la  quale,  comunque,  deve  essere
          conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
          concorrenza. 
                9. In caso di ricorso alle procedure  ordinarie,  nel
          rispetto dei principi  previsti  dall'art.  79,  i  termini
          minimi stabiliti negli articoli  60  e  61  possono  essere
          ridotti  fino  alla  meta'.  I  bandi  e  gli  avvisi  sono
          pubblicati  sul  profilo  del  committente  della  stazione
          appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi  di  gara
          presso l'ANAC di cui all'art. 73, comma 4, con gli  effetti
          previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino  alla  data
          di cui all'art. 73, comma  4,  per  gli  effetti  giuridici
          connessi alla pubblicazione, gli avvisi e  i  bandi  per  i
          contratti relativi a lavori di importo pari o  superiore  a
          cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture
          e servizi sono pubblicati anche  sulla  Gazzetta  ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai
          contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e  i
          bandi  per  i  contratti  relativi  a  lavori  di   importo
          inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati  nell'albo
          pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 
                9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'art. 95, comma
          3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione  dei
          contratti di  cui  al  presente  articolo  sulla  base  del
          criterio del minor prezzo ovvero sulla  base  del  criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.». 
                «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata: 
                  a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa  i
          criteri   di   selezione   stabiliti   dall'amministrazione
          aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
                Le eccezioni di cui ai punti 2)  e  3)  si  applicano
          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di
          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione
          artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
                Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
                3. Nel caso di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                  a) qualora i prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali. 
                4. La procedura prevista dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
                5. La presente procedura puo' essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto aggiudicato secondo una procedura di  cui  all'art.
          59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
          eventuali lavori o servizi complementari  e  le  condizioni
          alle quali essi verranno aggiudicati.  La  possibilita'  di
          avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
          indicata sin dall'avvio  del  confronto  competitivo  nella
          prima  operazione  e  l'importo  totale  previsto  per   la
          prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi  e'
          computato  per  la  determinazione   del   valore   globale
          dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
          all'art. 35, comma 1. Il  ricorso  a  questa  procedura  e'
          limitato  al  triennio  successivo  alla  stipulazione  del
          contratto dell'appalto iniziale. 
                6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi  dell'art.  95,  previa  verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  163,  comma  7,  del
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  (Codice  dei
          contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          aprile 2016, n. 91, S.O.: 
                «Art. 163 (Procedure in caso di somma  urgenza  e  di
          protezione civile). - omissis 
                7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
          condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
          nonche', limitatamente ad emergenze di  protezione  civile,
          le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), e  vi
          sia  l'esigenza  impellente  di  assicurare  la  tempestiva
          esecuzione  del  contratto,  gli   affidatari   dichiarano,
          mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per
          l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante
          procedura ordinaria, che  l'amministrazione  aggiudicatrice
          controlla in termine congruo, compatibile con  la  gestione
          della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non
          superiore    a    sessanta     giorni     dall'affidamento.
          L'amministrazione aggiudicatrice da'  conto,  con  adeguata
          motivazione,  nel  primo  atto  successivo  alle  verifiche
          effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;  in
          ogni caso non e' possibile procedere  al  pagamento,  anche
          parziale, in assenza  delle  relative  verifiche  positive.
          Qualora,  a  seguito   del   controllo,   venga   accertato
          l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
          le amministrazioni aggiudicatrici recedono  dal  contratto,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite e  il  rimborso  delle  spese  eventualmente  gia'
          sostenute  per  l'esecuzione  della  parte  rimanente,  nei
          limiti  delle  utilita'  conseguite,   e   procedono   alle
          segnalazioni alle competenti autorita'.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 7 (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
          opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni  forma
          di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa   al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non
          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta
          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica
          alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.
          36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'art.  110,  comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio
          1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n.  78,  (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
          finanziaria  e  di  competitivita'  economica),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31  maggio  2010,  n.  125,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
                «Art.  6  (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, la partecipazione agli  organi
          collegiali di cui all'art. 68, comma 1,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;  essa  puo'  dar
          luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di cui all'  art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall'art. 2  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
                2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
                3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  comma
          58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
          le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di
          indirizzo,   direzione    e    controllo,    consigli    di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge  23
          agosto  1988,  n.  400  nonche'   agli   altri   commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
                4. All'art. 62,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7,  tutti
          gli  enti  pubblici,  anche  economici,  e  gli   organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'art.  2,
          comma 634, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
                6.  Nelle  societa'  inserite  nel  conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
          o  indirettamente  in  misura  totalitaria,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   provvedimento   dalle
          amministrazioni pubbliche,  il  compenso  di  cui  all'art.
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
                7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1  della  legge
          31  dicembre   2009,   n.   196,   incluse   le   autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                8. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          relazioni pubbliche, convegni,  mostre,  pubblicita'  e  di
          rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per  cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  le  medesime
          finalita'. Al fine  di  ottimizzare  la  produttivita'  del
          lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
          Amministrazioni,   a   decorrere   dal   1°   luglio   2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                9. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          sponsorizzazioni. 
                10. 
                11.  Le  societa',  inserite  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si conformano al principio  di  riduzione  di
          spesa per studi  e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
                12. A decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          missioni, anche all'estero, con esclusione  delle  missioni
          internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
          delle  forze  di  polizia  e  dei  vigili  del  fuoco,  del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
          quella  effettuata  dagli  enti  di  ricerca  con   risorse
          derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di
          soggetti  privati  nonche'  da  finanziamenti  di  soggetti
          pubblici destinati ad attivita'  di  ricerca.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          diarie per le missioni all'estero di cui  all'art.  28  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
          agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'  dovute;  la  predetta
          disposizione non si applica alle missioni internazionali di
          pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
          dalle Forze armate e dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. Con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono determinate  le  misure  e  i  limiti  concernenti  il
          rimborso delle spese di vitto e alloggio per  il  personale
          inviato all'estero. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.
          417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
          al  personale   contrattualizzato   di   cui   al   decreto
          legislativo n. 165 del 2001  e  cessano  di  avere  effetto
          eventuali analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
          collettivi. 
                13.  A  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa   annua
          sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art.  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi  di  formazione,  nonche'  dalle
          universita'. 
                14. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza  pubblica.  Non  si  applica,
          altresi',  alle  autovetture  utilizzate   dall'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  repressione  frodi
          dei prodotti agroalimentari. 
                15.   All'art.   41,    comma    16-quinquies,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  in
          fine, sono aggiunti i seguenti periodi:  «Il  corrispettivo
          previsto dal presente comma e' versato entro il 31  ottobre
          2010 all'entrata del bilancio dello Stato.». 
                16. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. (24) 
                17. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
                18. Tutte le operazioni compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                19. 
                20. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'art. 9 del presente decreto. In aggiunta alle  risorse
          accantonate ai  sensi  del  secondo  periodo,  a  decorrere
          dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato un importo
          di  50  milioni  di  euro  annui  finalizzato  a  spese  di
          investimento,  da  attribuire  alle   regioni   a   statuto
          ordinario che hanno rispettato il parametro di  virtuosita'
          di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti  con  il
          decreto di cui al quarto periodo. 
                21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all'art. 270 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                21-bis. Le disposizioni di cui al  presente  articolo
          non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
                21-ter. 
                21-quater. 
                21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita  dei  titoli  sequestrati  di  cui
          all'art. 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato  art.
          2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,  n.  181,
          entro i quali e' possibile  l'utilizzo  di  beni  e  valori
          sequestrati. ( 
                21-sexies. Per gli  anni  dal  2011  al  2023,  ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo art.  8,
          comma 1, primo periodo, nonche' alle  disposizioni  vigenti
          in  materia  di  contenimento  della  spesa   dell'apparato
          amministrativo  effettuando  un   riversamento   a   favore
          dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per  cento
          delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi  di
          funzionamento stabilite con la citata legge.  Si  applicano
          in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al
          comma 3 del presente articolo, nonche' le  disposizioni  di
          cui all'art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, all'art. 2, comma 589, e all'art. 3, commi  18,  54  e
          59, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  all'art.  27,
          comma 2, e all'art.  48,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le  predette  Agenzie  possono
          conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi  dell'art.  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
          di garantire gli obiettivi di gettito fissati  annualmente.
          Le   medesime   Agenzie   possono    conferire    incarichi
          dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato
          decreto legislativo  n.  165  del  2001  anche  a  soggetti
          appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e
          procuratori dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,
          comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i   rispettivi
          ordinamenti. Il  conferimento  di  incarichi  eventualmente
          eccedenti le misure percentuali previste dal predetto  art.
          19,  comma  6,  e'  disposto  nei  limiti  delle   facolta'
          assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. 
                21-septies.  All'art.  17,  comma  3,   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          "immediatamente" e' soppressa.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, (Disposizioni urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  7   ottobre   2008,   n.   235,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          omissis 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 34-ter, comma 5,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
                «5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  gennaio
          2018, n. 17: 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'art.  7,
          comma 1, lettera c), relativamente ai  quali  il  Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  "Fondo  per  le
          emergenze nazionali"».