((Art. 1 bis 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  All'articolo  8  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «sei  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici unita'»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente   articolo,   e'
autorizzata la spesa di euro  230.980  per  l'anno  2020  e  di  euro
346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede: 
        a) per l'anno 2020: 
          1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo  a  disposizione  per  eventuali  deficienze  dei  capitoli
relativi alle tre Forze armate, di cui all'articolo  613  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
          2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse  al  programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  del
patrimonio  infrastrutturale,  per  le  esigenze  di   funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,  dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze  Armate,  inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il  riequilibrio  dei  principali
settori di spesa del Ministero della  Difesa,  con  la  finalita'  di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e
di sostenere le capacita' operative,  di  cui  all'articolo  619  del
citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        b)  per  l'anno  2021,  quanto  a   euro   346.470   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  per  la  riallocazione   delle
funzioni connesse al programma  di  razionalizzazione,  accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio  infrastrutturale,  per  le
esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione  e  supporto
dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in  dotazione
alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei  Carabinieri,  nonche'  per  il
riequilibrio dei principali settori  di  spesa  del  Ministero  della
Difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in  efficienza
dello strumento militare e di sostenere le  capacita'  operative,  di
cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66.».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18 (Misure  di  potenziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale e di sostegno economico  per  famiglie,
          lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo
          2020,  n.  70,  Edizione  straordinaria,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per
          la biologia la chimica e  la  fisica  presso  le  strutture
          sanitarie militari). -  1.  Al  fine  di  far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID  19,  di  garantire  i  livelli  essenziali   di
          assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente  le
          altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
          nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
          carico  del  Dipartimento   scientifico   del   Policlinico
          militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
          e  dalla  connessa  necessita'  di  sviluppo  di  test  per
          patogeni  rari,  il  Ministero  della  difesa,   verificata
          l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in  servizio,
          puo' conferire incarichi individuali a  tempo  determinato,
          previo avviso pubblico,  fino  a  un  massimo  di  quindici
          unita'   di   personale   di   livello   non   dirigenziale
          appartenente  all'Area  terza,  posizione   economica   F1,
          profilo  professionale  di  funzionario  tecnico   per   la
          biologia la chimica e la fisica. 
                2. Gli incarichi di cui al comma  1,  sono  conferiti
          previa selezione per titoli e colloquio mediante  procedure
          comparative e hanno  la  durata  di  un  anno  e  non  sono
          rinnovabili. 
                3. Le attivita' professionali  svolte  ai  sensi  dei
          commi  1  e  2  costituiscono  titoli  preferenziali  nelle
          procedure concorsuali per  l'assunzione  di  personale  nei
          medesimi profili professionali presso  il  Ministero  della
          difesa. 
                4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa da spesa di euro  230.980  per  l'anno
          2020 e di euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi  oneri
          si provvede: 
                  a) per l'anno 2020: 
                    1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
          riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
          dei  capitoli  relativi  alle  tre  Forze  armate,  di  cui
          all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                    2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
          riduzione del fondo per  la  riallocazione  delle  funzioni
          connesse al programma di  razionalizzazione,  accorpamento,
          riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
          per  le  esigenze  di   funzionamento,   ammodernamento   e
          manutenzione  e  supporto  dei  mezzi,  dei  sistemi,   dei
          materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
          inclusa l'Arma dei carabinieri, nonche' per il riequilibrio
          dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
          con  la  finalita'  di  assicurare   il   mantenimento   in
          efficienza dello  strumento  militare  e  di  sostenere  le
          capacita' operative, di cui all'art. 619 del citato  codice
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                  b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470  mediante
          corrispondente riduzione del  fondo  per  la  riallocazione
          delle funzioni connesse al programma di  razionalizzazione,
          accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  del  patrimonio
          infrastrutturale,  per  le   esigenze   di   funzionamento,
          ammodernamento e manutenzione e  supporto  dei  mezzi,  dei
          sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione  alle
          Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri,  nonche'  per
          il  riequilibrio  dei  principali  settori  di  spesa   del
          Ministero della difesa, con la finalita' di  assicurare  il
          mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e  di
          sostenere le capacita' operative, di cui all'art.  619  del
          citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,
          n. 66.». 
              - Si riporta l'art.  613  del  decreto  legislativo  15
          marzo  2010,  n.  66  (Codice  dell'ordinamento  militare),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.  106,
          S.O.: 
                «Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere
          alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
          di cui all'art. 550 e ai bisogni di cui  all'art.  552,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa un fondo a disposizione. 
                2. Il prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                3. I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da
          annettersi allo stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa.». 
              - Si riporta l'art.  619  del  decreto  legislativo  15
          marzo  2010,  n.  66  (Codice  dell'ordinamento  militare),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.  106,
          S.O.: 
                «Art.  619  (Fondi  in  conto  capitale  e  di  parte
          corrente per la riallocazione  di  funzioni  svolte  presso
          infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
          per la consegna all'Agenzia  del  demanio).  -  1.  Per  le
          finalita' di cui all'art. 307,  comma  5,  sono  istituiti,
          nello stato di previsione del Ministero  della  difesa,  un
          fondo in conto capitale e uno  di  parte  corrente  le  cui
          dotazioni sono determinate dalla  legge  di  stabilita'  in
          relazione alle esigenze di realizzazione del  programma  di
          cui al predetto  articolo,  comma  2.  Al  fondo  in  conto
          capitale  concorrono  anche  i  proventi  derivanti   dalle
          attivita' di  valorizzazione  effettuate  dall'Agenzia  del
          demanio con riguardo alle infrastrutture  militari,  ancora
          in uso al Ministero  della  difesa,  oggetto  del  comma  4
          dell'articolo  medesimo.  Alla  ripartizione  dei  predetti
          fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del  Ministro
          della difesa, da comunicare al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non  si
          applica l'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati  allo  stato
          di previsione del Ministero della difesa. 
                2. Ferme restando le  disposizioni  di  cui  all'art.
          545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
          all'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          sono integralmente riassegnati al fondo di  parte  corrente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa, in relazione alle  esigenze  di  realizzazione  del
          programma di cui al citato art. 307, comma 2.».