((Art. 1 bis
Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici unita'»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di euro
346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:
a) per l'anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli
relativi alle tre Forze armate, di cui all'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione
del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del
patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali
settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita' di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e
di sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo 619 del
citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle
funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le
esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto
dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione
alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il
riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della
Difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza
dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative, di
cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per
la biologia la chimica e la fisica presso le strutture
sanitarie militari). - 1. Al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di
assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le
altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
carico del Dipartimento scientifico del Policlinico
militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
e dalla connessa necessita' di sviluppo di test per
patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio,
puo' conferire incarichi individuali a tempo determinato,
previo avviso pubblico, fino a un massimo di quindici
unita' di personale di livello non dirigenziale
appartenente all'Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la
biologia la chimica e la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti
previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure
comparative e hanno la durata di un anno e non sono
rinnovabili.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei
commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei
medesimi profili professionali presso il Ministero della
difesa.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
autorizzata la spesa da spesa di euro 230.980 per l'anno
2020 e di euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri
si provvede:
a) per l'anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui
all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni
connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e
manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l'Arma dei carabinieri, nonche' per il riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
con la finalita' di assicurare il mantenimento in
efficienza dello strumento militare e di sostenere le
capacita' operative, di cui all'art. 619 del citato codice
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione
delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione,
accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio
infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei
sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle
Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, nonche' per
il riequilibrio dei principali settori di spesa del
Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare il
mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative, di cui all'art. 619 del
citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.».
- Si riporta l'art. 613 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106,
S.O.:
«Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere
alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
di cui all'art. 550 e ai bisogni di cui all'art. 552, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa.».
- Si riporta l'art. 619 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106,
S.O.:
«Art. 619 (Fondi in conto capitale e di parte
corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso
infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
per la consegna all'Agenzia del demanio). - 1. Per le
finalita' di cui all'art. 307, comma 5, sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero della difesa, un
fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui
dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in
relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto
capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del
demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora
in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4
dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti
fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro
della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si
applica l'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato
di previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.
545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente
istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al citato art. 307, comma 2.».