Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«PIGergy - BioGS-1.5» e' pari a euro 86.500,00. 
  2. Le risorse nazionali  necessarie  per  gli  interventi,  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, sono determinate  in euro  50.075,00
nella forma di contributo nella spesa,  in  favore  del  beneficiario
KiRa Technology S.r.l., a valere sulle disponibilita' del  Fondo  per
gli investimenti nella ricerca scientifica e  tecnologica  FIRST  per
l'anno 2017, cap. 7345, giusta riparto  con  decreto  n.  208  del  5
aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2017,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  2,  il  MUR  si
impegna a  trasferire  al  beneficiario  KiRa  Technology  S.r.l.  il
co-finanziamento  europeo  previsto  per  il  progetto,  pari  a euro
36.425,00 ove detto importo  venga  versato  dal  coordinatore  della
Eranet Cofund EN SGplusRegSys sul conto di contabilita' speciale 5944
IGRUE,  intervento  relativo  all'iniziativa  «PIGergy -  BioGS-1.5»,
cosi' come previsto dal contratto 775970 fra la Commissione europea e
i partner dell'Eranet Cofund EN SGplusRegSys, tra i  quali  il  MIUR,
ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste  per  accedere  a  detto
contributo vengano assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque
mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.