Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni concedibili  sono  articolate  nella  forma  del
Finanziamento agevolato a valere sul FRI, e del contributo alla spesa
a valere sulle risorse di cui all'art.  2,  comma  2,  lettera  b)  e
successivo comma 3. 
  2. Il  contributo  alla  spesa  e'  concesso  per  una  percentuale
nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 
    a) venti per cento per le imprese di micro e piccola  dimensione,
come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER; 
    b) uindici per cento per le imprese  di  media  dimensione,  come
definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER; 
    c) dieci per cento per le imprese di grande dimensione. 
  3. Il Finanziamento agevolato e' concesso alle imprese e ai  centri
di ricerca, copre una percentuale nominale  delle  spese  ammissibili
pari al cinquanta per cento ed  e'  concedibile  in  presenza  di  un
finanziamento bancario associato concesso da una Banca finanziatrice.
Il finanziamento bancario e' concesso a tasso di mercato e copre  una
percentuale nominale pari ad almeno il venti delle spese ammissibili. 
  4.  Il  finanziamento  agevolato  ed  il   Finanziamento   bancario
costituiscono insieme il finanziamento, regolato in modo unitario  da
un unico contratto. Il finanziamento, unitamente al  contributo  alla
spesa a valere sul FSC, non puo' essere superiore al cento per  cento
dei costi e delle spese  ammissibili,  ferma  restando  la  quota  di
contributo alla spesa di cui al comma 1 e la quota  di  finanziamento
agevolato di cui al comma 3. 
  5. Il finanziamento puo' essere assistito da idonee garanzie. 
  6. La durata del Finanziamento e' compresa tra un minimo di quattro
anni e un massimo di 11 (undici) anni, comprensivi di un  periodo  di
preammortamento che, per il  solo  finanziamento  agevolato,  decorre
dalla data di erogazione e puo'  avere  durata  massima  fino  al  30
giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla
data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. In ogni  caso,
la durata del periodo di  ammortamento  del  finanziamento  non  puo'
essere superiore a otto anni. E' facolta' del soggetto  beneficiario,
o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di  realizzazione  del
progetto in modo congiunto, rinunciare,  in  tutto  o  in  parte,  al
periodo di preammortamento. Ciascun soggetto beneficiario ha altresi'
la facolta' di estinguere  anticipatamente,  anche  parzialmente,  il
Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti  dalla  normativa  di
attuazione, dalla Convenzione e dal contratto di finanziamento. 
  7. Il rimborso  del  Finanziamento  avviene  secondo  un  piano  di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che il  rimborso
della quota capitale del finanziamento  bancario  puo'  avere  inizio
solo  una  volta  rimborsato  almeno  il sessanta   per   cento   del
differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato
e il finanziamento bancario.  Pertanto,  la  durata  del  periodo  di
preammortamento del finanziamento bancario puo' differire  da  quella
del finanziamento agevolato. Gli interessi  di  preammortamento  sono
corrisposti alle predette medesime scadenze del finanziamento. 
  8. Il finanziamento agevolato e' concesso a un tasso  di  interesse
pari al 20 (venti) per cento del  tasso  di  riferimento  determinato
secondo la metodologia di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di
adozione del decreto di concessione di cui all'art. 9,  comma  4.  In
ogni caso il tasso agevolato non puo' essere  inferiore  alla  misura
fissata dall'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013 citato nelle
premesse. 
  9. Agli Organismi di ricerca e' concesso un contributo diretto alla
spesa  per  una  percentuale  nominale  delle  spese  e   dei   costi
ammissibili  complessivi  pari   al   20   per   cento,   comprensivo
dell'agevolazione sostitutiva del finanziamento agevolato. 
  10. L'ammontare delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione. 
  11. Le agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle
intensita' massime di aiuto stabilite  dagli  articoli  4  e  25  del
regolamento GBER. 
  12. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca  e
sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati  ai
sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti  "de  minimis"),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352  del  24  dicembre
2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella  forma  di
benefici fiscali e di  garanzia  e  comunque  entro  i  limiti  delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.