Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma del Finanziamento agevolato a valere sul FRI, e del contributo alla spesa a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) e successivo comma 3. 2. Il contributo alla spesa e' concesso per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: a) venti per cento per le imprese di micro e piccola dimensione, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER; b) uindici per cento per le imprese di media dimensione, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER; c) dieci per cento per le imprese di grande dimensione. 3. Il Finanziamento agevolato e' concesso alle imprese e ai centri di ricerca, copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al cinquanta per cento ed e' concedibile in presenza di un finanziamento bancario associato concesso da una Banca finanziatrice. Il finanziamento bancario e' concesso a tasso di mercato e copre una percentuale nominale pari ad almeno il venti delle spese ammissibili. 4. Il finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto. Il finanziamento, unitamente al contributo alla spesa a valere sul FSC, non puo' essere superiore al cento per cento dei costi e delle spese ammissibili, ferma restando la quota di contributo alla spesa di cui al comma 1 e la quota di finanziamento agevolato di cui al comma 3. 5. Il finanziamento puo' essere assistito da idonee garanzie. 6. La durata del Finanziamento e' compresa tra un minimo di quattro anni e un massimo di 11 (undici) anni, comprensivi di un periodo di preammortamento che, per il solo finanziamento agevolato, decorre dalla data di erogazione e puo' avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. In ogni caso, la durata del periodo di ammortamento del finanziamento non puo' essere superiore a otto anni. E' facolta' del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Ciascun soggetto beneficiario ha altresi' la facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di attuazione, dalla Convenzione e dal contratto di finanziamento. 7. Il rimborso del Finanziamento avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che il rimborso della quota capitale del finanziamento bancario puo' avere inizio solo una volta rimborsato almeno il sessanta per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo' differire da quella del finanziamento agevolato. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle predette medesime scadenze del finanziamento. 8. Il finanziamento agevolato e' concesso a un tasso di interesse pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 4. In ogni caso il tasso agevolato non puo' essere inferiore alla misura fissata dall'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013 citato nelle premesse. 9. Agli Organismi di ricerca e' concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 20 per cento, comprensivo dell'agevolazione sostitutiva del finanziamento agevolato. 10. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione. 11. Le agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER. 12. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.