Art. 8 
 
              Istruttoria delle domande di agevolazioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998,  n.  123,  le   imprese   hanno   diritto   alle   agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
  2. Il Ministero comunica  tempestivamente,  con  provvedimento  del
direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  proprio  sito
internet,   l'avvenuto   esaurimento   delle   risorse    finanziarie
disponibili. Con il medesimo provvedimento, e' disposta  la  chiusura
dello sportello  per  la  presentazione  delle  domande.  Le  domande
presentate nelle more della chiusura dello sportello che non  trovano
copertura finanziaria si considerano decadute. 
  3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria  sulla
base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande
presentate nello  stesso  giorno  sono,  pertanto,  considerate  come
pervenute nello stesso istante,  indipendentemente  dall'  orario  di
presentazione. 
  4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue  disponibili  non
consentano l'accoglimento integrale delle  domande  presentate  nello
stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base
alla posizione assunta nell'ambito di una  specifica  graduatoria  di
merito. La graduatoria e' formata dal Ministero in ordine decrescente
sulla base del  punteggio  attribuito  in  relazione  ai  criteri  di
valutazione di cui all'art. 10 secondo le modalita' definite  con  il
provvedimento di cui all'art. 7, comma  2.  In  caso  di  parita'  di
punteggio tra piu' progetti, prevale il  progetto  con  il  punteggio
piu'  alto  attribuito  in  relazione  al  criterio  della   qualita'
progettuale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b)  e,  in  caso  di
ulteriore parita', al criterio dell'impatto di cui all'art. 10, comma
1, lettera c). Nel  caso  in  cui  ENEA  partecipi,  in  qualita'  di
soggetto co-proponente ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  ovvero  di
fornitore di servizi di consulenza o  altri  servizi  secondo  quanto
previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), ad uno o piu' dei progetti
rientranti nella predetta graduatoria,  la  stessa  e'  definita  dal
Ministero sulla base  delle  valutazioni  condotte  da  un  panel  di
esperti iscritti all'albo istituito con decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 7 aprile 2006 di cui all'art. 2, comma 6. 
  5.  L'attivita'  istruttoria,  che  si  conclude  con  un  giudizio
complessivo  di  ammissibilita'  del  progetto,  si   compone   della
valutazione  amministrativa,  effettuata  da   Invitalia,   e   della
valutazione tecnico-scientifica, effettuata dall'ENEA, secondo quanto
disciplinato dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 
  6. Nel caso in cui,  a  seguito  dello  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria, il costo complessivo ammissibile  del  progetto  risulti
inferiore alla soglia minima di ammissibilita'  di  cui  all'art.  4,
comma 3, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 (venti)
per cento delle spese e dei costi ammissibili di domanda, la  domanda
e' dichiarata non ammissibile. 
  7. Le attivita' istruttorie sono portate a termine entro 90  giorni
dalla data di presentazione della domanda. 
  8. Nel  caso  di  esito  negativo  dell'attivita'  istruttoria,  il
Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i  motivi  che
determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modifiche  e
integrazioni.