Art. 8 Istruttoria delle domande di agevolazioni 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 2. Il Ministero comunica tempestivamente, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Con il medesimo provvedimento, e' disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute. 3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall' orario di presentazione. 4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria e' formata dal Ministero in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art. 10 secondo le modalita' definite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. In caso di parita' di punteggio tra piu' progetti, prevale il progetto con il punteggio piu' alto attribuito in relazione al criterio della qualita' progettuale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) e, in caso di ulteriore parita', al criterio dell'impatto di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Nel caso in cui ENEA partecipi, in qualita' di soggetto co-proponente ai sensi dell'art. 3, comma 2 ovvero di fornitore di servizi di consulenza o altri servizi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), ad uno o piu' dei progetti rientranti nella predetta graduatoria, la stessa e' definita dal Ministero sulla base delle valutazioni condotte da un panel di esperti iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006 di cui all'art. 2, comma 6. 5. L'attivita' istruttoria, che si conclude con un giudizio complessivo di ammissibilita' del progetto, si compone della valutazione amministrativa, effettuata da Invitalia, e della valutazione tecnico-scientifica, effettuata dall'ENEA, secondo quanto disciplinato dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 6. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria, il costo complessivo ammissibile del progetto risulti inferiore alla soglia minima di ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento delle spese e dei costi ammissibili di domanda, la domanda e' dichiarata non ammissibile. 7. Le attivita' istruttorie sono portate a termine entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. 8. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.