IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Vista  la  direttiva  68/193/CEE  del   Consiglio   relativa   alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali
di moltiplicazione vegetativa della vite; 
  Visto il decreto ministeriale  4  luglio  1970  recante  norme  per
l'applicazione  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della  produzione  e
del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n.
543, recante norme regolamentari per l'applicazione del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante  norme
sulla produzione e sul commercio  dei  materiali  di  moltiplicazione
vegetativa della vite; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.
518, relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE,  74/648/CEE,
74/649/CEE,  77/629/CEE,  78/55/CEE  e   78/692/CEE   relative   alla
produzione  ed  al  commercio  dei   materiali   di   moltiplicazione
vegetativa della vite; 
  Vista la legge 19 dicembre 1984, n.  865,  relativa  all'attuazione
della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6  maggio  1982  che
modifica la direttiva 68/193/CEE del  Consiglio  del  9  aprile  1968
relativa  alla  produzione  ed  al   commercio   dei   materiali   di
moltiplicazione vegetativa della vite; 
  Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, istitutivo del
regolamento recante l'indicazione supplementare in  etichetta  per  i
materiali di moltiplicazione della vite; 
  Visto il decreto ministeriale 24  giugno  1997  recante  «Norme  di
produzione e commercializzazione di materiali di  moltiplicazione  di
categoria standard di varieta' di viti portinnesto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  1997,
n. 432, che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia  di
produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997  che  stabilisce  il
protocollo  tecnico  per  la  micropropagazione  dei   materiali   di
moltiplicazione di varieta' di portinnesto della vite; 
  Visto il decreto  ministeriale  30  maggio  2001  che  modifica  il
decreto ministeriale 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione
e commercializzazione di materiali di  moltiplicazione  di  categoria
standard di varieta' di viti portinnesto; 
  Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del  14  febbraio  2002
che    modifica    la    direttiva    68/193/CEE    relativa     alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE; 
  Visto il decreto ministeriale 8 febbraio  2005  recante  «Norme  di
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite» ed in particolare l'art. 5; 
  Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006,  recante  «Recepimento
della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23  giugno  2005,
che  modifica  gli  allegati  della  direttiva  n.   68/193/CEE   del
Consiglio,  relativa  alla  commercializzazione  dei   materiali   di
moltiplicazione vegetativa della  vite»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del'11 settembre 2006; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135/2012, ed in particolare l'art.  12,
comma 20, con il quale sono stati soppressi gli organismi  collegiali
operanti  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e   trasferite   le
attivita' svolte dagli organismi stessi ai  competenti  uffici  delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo»,
registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15  novembre  2019,
con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto,  dirigente  di
prima  fascia,  l'incarico  di  direttore  generale  della  Direzione
generale dello  sviluppo  rurale  del  Dipartimento  delle  politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del  28  novembre  2019  che  stabilisce  condizioni   uniformi   per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro  gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
690/2008 della Commissione e modifica il  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2018/2019 della Commissione; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE)  2020/177  della  Commissione
dell'11  febbraio  2020  che  modifica   le   direttive   66/401/CEE,
66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,  2002/56/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e  le
direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante  sulle  sementi  e
altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Visto in particolare l'art. 3 della direttiva  di  esecuzione  (UE)
2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020; 
  Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 12135,  in
corso di registrazione  presso  l'Ufficio  centrale  di  bilancio  di
questo Ministero; 
  Vista  la  direttiva  direttoriale  14  aprile  2020,   n.   12841,
registrata all'UCB al n. 323 in data 21 aprile 2020; 
  Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031  ha  stabilito  norme
specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non  da  quarantena
(ORNQ) rilevanti per l'Unione; 
  Considerato che con il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/2072
sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie  ammesse  per
tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la  presenza  sul
materiale riproduttivo vegetale; 
  Considerato che con direttiva  di  esecuzione  (UE)  2020/177  sono
stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non
da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle  piante  di  cui
agli allegati della direttiva 68/193/CEE in materia di  materiali  di
moltiplicazione della vite, al fine  di  garantire  la  coerenza  con
l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di  cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) 2019/2072; 
  Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva 2020/177/UE, quale
norma di natura prettamente tecnica le  cui  condizioni,  fissate  in
ambito  comunitario,  sono  recepite  tal  quali  nella  legislazione
nazionale; 
  Considerata la necessita' di recepire la  direttiva  di  esecuzione
(UE)  2020/177  della  Commissione,  dell'11  febbraio  2020   e   di
modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale  7  luglio
2006; 
  Acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui  all'art.  52
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in quanto il Servizio
fitosanitario nazionale  e'  competente  per  la  certificazione  dei
materiali di moltiplicazione della vite, con procedura telematica del
19 maggio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 7 luglio 2006 
 
  1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 7 luglio 2006  sono
sostituiti dagli allegati al presente decreto.