IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»)
e successive modifiche ed integrazioni, che  disciplina,  in  maniera
continuativa, le caratteristiche e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,  ed
ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in  attuazione
della medesima disposizione legislativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio  2020  («decreto
cornice»  per  l'anno  finanziario  2020),  emanato   in   attuazione
dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398
del 2003; 
  Vista la determina n. 73155 del 6 settembre 2018, con la  quale  il
direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore   della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli  atti  relativi  alle  operazioni  di  cui  decreto  ministeriale
sopraindicato; 
  Ritenuta la necessita' di modificare  nel  decreto  di  massima  il
quarto comma  dell'art.  6,  prevedendo  una  diversa  tempistica  di
corresponsione  agli  operatori  delle  provvigioni  dovute  per   la
partecipazione alle aste, e l'unico comma dell'art. 17 relativo  alle
modalita' di calcolo del controvalore nei Btp indicizzati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 6, quarto comma, del decreto di massima viene sostituito dal
seguente: 
    «Detta provvigione verra'  corrisposta  trimestralmente,  per  il
tramite della Banca d'Italia, e sara'  calcolata,  per  le  aste  che
regolano in ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla base
di una quota di  sottoscrizione  minima  pari  al  3%  dell'ammontare
totale emesso in  ogni  singola  asta  o  sulla  base  dell'ammontare
effettivamente sottoscritto se inferiore a  detta  quota  minima.  Al
quarto  trimestre  la  provvigione  verra'  corrisposta  sulla   base
dell'ammontare effettivamente sottoscritto nel corso dell'intero anno
solare al netto di quanto gia' corrisposto nei primi  tre  trimestri.
La misura percentuale delle provvigioni  dovute  viene  definita  nei
rispettivi decreti  di  emissione.  Per  la  determinazione  di  tale
misura, si fara' riferimento alla vita residua dei titoli».