IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Vista la direttiva n. 93/61/CEE  della  Commissione  del  2  luglio
1993, che stabilisce le schede relative ai  requisiti  da  rispettare
per le piantine e i  materiali  di  moltiplicazione  di  ortaggi,  ad
eccezione delle sementi, conformemente alla  direttiva  n.  92/33/CEE
del Consiglio; 
  Visto decreto 14 aprile 1997 recante «Recepimento  delle  direttive
della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5
luglio 1993, relative alle norme tecniche  sulla  commercializzazione
delle piantine di ortaggi  e  dei  materiali  di  moltiplicazione  di
ortaggi, ad eccezione  delle  sementi»,  pubblicato  nel  Supplemento
ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
Serie generale - n. 126 del 2 giugno 1997; 
  Visto decreto 25 novembre 1997 recante «Recepimento delle direttive
della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5
luglio 1993, relative alle norme tecniche  sulla  commercializzazione
delle piantine di ortaggi  e  dei  materiali  di  moltiplicazione  di
ortaggi, ad  eccezione  delle  sementi»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  6  del  9
gennaio 1998; 
  Vista la direttiva n. 2008/72/CE del Consiglio del 15  luglio  2008
relativa alla commercializzazione delle piantine  di  ortaggi  e  dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione  delle  sementi
(Versione codificata); 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  124  recante
«Attuazione della direttiva n. 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio
2008 relativa alla commercializzazione delle piantine  di  ortaggi  e
dei materiali di  moltiplicazione  di  ortaggi,  ad  eccezione  delle
sementi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 179 del 3 agosto 2011; 
  Visto  il  decreto  3  luglio  2012  relativo  all'istituzione  del
registro nazionale dei  portainnesti  di  piante  ortive,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 188 del 13 agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga  le  direttive  numeri:  69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e  2007/33/CE
del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del   turismo,
registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15  novembre  2019,
con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto,  dirigente  di
prima  fascia,  l'incarico  di  direttore  generale  della  Direzione
generale dello  sviluppo  rurale  del  Dipartimento  delle  politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/2072   della
Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce  condizioni  uniformi
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della  Commissione  e  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2018/2019 della Commissione; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2020/177 della Commissione
dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive  numeri:  66/401/CEE,
66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,  2002/56/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio, le direttive n. 93/49/CEE e n. 93/61/CEE della Commissione
e le direttive di esecuzione n.  2014/21/UE  e  n.  2014/98/UE  della
Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi  per  le  piante
sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Visto in particolare l'art. 5 della direttiva di esecuzione (UE) n.
2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020; 
  Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 12135,  in
corso di registrazione  presso  l'Ufficio  centrale  di  bilancio  di
questo Ministero; 
  Vista  la  direttiva  direttoriale  14  aprile  2020,   n.   12841,
registrata all'UCB al n. 323 in data 21 aprile 2020; 
  Considerato che il regolamento (UE) n. 2016/2031 ha stabilito norme
specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non  da  quarantena
(ORNQ) rilevanti per l'Unione; 
  Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) n.  2019/2072
sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie  ammesse  per
tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la  presenza  sul
materiale riproduttivo vegetale; 
  Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) n.  2020/177  sono
stati aggiornati le  modalita'  di  controllo  e  gli  elenchi  degli
organismi  nocivi  regolamentati  non  da  quarantena  (ORNQ),  degli
organismi nocivi e delle piante di cui all'allegato  della  direttiva
n. 93/61/CEE che  stabilisce  le  schede  relative  ai  requisiti  da
rispettare per le  piantine  e  i  materiali  di  moltiplicazione  di
ortaggi, ad eccezione delle sementi, al fine di garantire la coerenza
con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di
esecuzione (UE) n. 2019/2072; 
  Ravvisata la necessita' di recepire la  direttiva  n.  2020/177/UE,
quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni,  fissate
in ambito comunitario, sono recepite  tal  quali  nella  legislazione
nazionale; 
  Considerata la necessita' di recepire la  direttiva  di  esecuzione
(UE) n. 2020/177  della  Commissione,  dell'11  febbraio  2020  e  di
modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 14  aprile
1997; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario di cui  all'art.  52
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per via telematica in
data 3 giugno 2020 in risposta a consultazione indetta mediante posta
elettronica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 14 aprile 1997 
 
  1. L'art. 5 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 5 (Requisiti fitosanitari dei materiali). - 1. Nel luogo di
produzione le piantine e i materiali di  moltiplicazione  di  ortaggi
risultano, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti
gli organismi nocivi elencati nell'allegato per  quanto  riguarda  le
piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti. 
    2.  La  presenza  di  organismi  nocivi  regolamentati   non   da
quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali  di  moltiplicazione
di  ortaggi  che  sono  commercializzati   non   supera,   almeno   a
un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'allegato. 
    3. Le piantine  e  i  materiali  di  moltiplicazione  di  ortaggi
risultano, all'ispezione visiva,  praticamente  esenti  da  organismi
nocivi, diversi dagli organismi  nocivi  elencati  nell'allegato  per
quanto  riguarda  le  piantine  e  i  materiali  di   moltiplicazione
pertinenti, che riducano il valore di  utilizzazione  e  la  qualita'
delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi. 
    4. Le piantine  e  i  materiali  di  moltiplicazione  di  ortaggi
soddisfano inoltre i requisiti  relativi  agli  organismi  nocivi  da
quarantena  rilevanti  per  l'Unione,  agli   organismi   nocivi   da
quarantena rilevanti per le zone protette  e  agli  organismi  nocivi
regolamentati non da quarantena  previsti  nel  regolamento  (UE)  n.
2016/2031 (*) e negli atti  di  esecuzione  adottati  a  norma  dello
stesso, comprese le misure adottate a norma dell'art.  30,  paragrafo
1, di tale regolamento.».